Codice Civile
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
Art. 2044
Legittima difesa
I. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
Art. 2044
Legittima difesa
I. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
II. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. (1)
III. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. (1)
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(1) Commi aggiunti dall'art. 7 della L. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.