CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 196

TESTO A FRONTE

I. Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.