CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 197

TESTO A FRONTE

I. Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.