Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1817
Termine per la restituzione fissato dal giudice
I. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
II. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.