Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo

Art. 1816

Termine per la restituzione fissato dalle parti
TESTO A FRONTE

I. Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.



GIURISPRUDENZA


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