Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1815
Interessi
TESTO A FRONTE
I. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
II. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.