Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1816
Termine per la restituzione fissato dalle parti
I. Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.