Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali

Art. 1515
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

I. Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

II. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

III. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (1)

IV. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.

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(1) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 cit. entrano in vigore il 31 ottobre 2025.