Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali

Art. 1514

Deposito della cosa venduta
TESTO A FRONTE

I. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (1)

II. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

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(1) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.