Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Art. 1406
Nozione
I. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.