Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto

Art. 1407

Forma
TESTO A FRONTE

I. Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.

II. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola « all'ordine » o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.



GIURISPRUDENZA


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