Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO III
Della condizione nel contratto
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO III
Della condizione nel contratto
Art. 1354
Condizioni illecite o impossibili
I. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
II. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
III. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.