Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO III
Della condizione nel contratto
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO III
Della condizione nel contratto
Art. 1355
Condizione meramente potestativa
TESTO A FRONTE
I. È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.