CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 126

TESTO A FRONTE

I. La disposizione del secondo comma dell'articolo 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'articolo 205 del codice del 1865.