CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 125

TESTO A FRONTE

[I. La disposizione dell'articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.] (1)

_______________
(1) Articolo abrogato, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.


GIURISPRUDENZA

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Dichiarazione di incompetenza - Instaurazione del procedimento davanti al giudice competente - Modalità - Notificazione all'indirizzo PEC dell'imprenditore - Notifica presso il domicilio eletto - Esclusione.
Il tribunale che si dichiari incompetente sull’istanza di fallimento provvede, con decreto, all’immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 9-bis l.fall., il quale deve dare impulso al procedimento pronunciando, nelle forme prescritte dall’art. 15 l.fall., decreto di comparizione delle parti, notificato in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’imprenditore, non potendo trovare applicazione, nella specie, l’art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede la notifica presso il domicilio eletto e riguarda una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1035.