CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I
Art. 124
TESTO A FRONTE
[I. La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.] (1)
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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.