Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione
Art. 1248
Inopponibilità della compensazione
I. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
II. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.