Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione
Art. 1247
Compensazione opposta da terzi garanti
TESTO A FRONTE
I. Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
II. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.