Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione

Art. 1248

Inopponibilità della compensazione
TESTO A FRONTE

I. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

II. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.



GIURISPRUDENZA


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