Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 64

Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi
TESTO A FRONTE

1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attività ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, può disporre che:

a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinchè la misura consegua i suoi effetti;

b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attività o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantochè la misura non sia divenuta efficace;

c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.

2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), è estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non è disposta e, se già disposta, è ritirata limitatamente alle attività, alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passività in questione.