Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 63

Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri

TESTO A FRONTE

1. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, di diritti o di passività soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorità di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.

2. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passività ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passività dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.

3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorità di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.