Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 63

Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri


1. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, di diritti o di passività soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorità di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.

2. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passività ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passività dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.

3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorità di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.