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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 64

Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi

1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attivita' ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, puo' disporre che:

a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche' la misura consegua i suoi effetti;

b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace;

c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.

2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), e' estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata limitatamente alle attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passivita' in questione.