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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/01/2013 Scarica PDF
Brevi note sui nuovi adempimenti telematici nelle procedure concorsuali
Paola Vella, Giudice nella Corte di CassazioneIl 19 dicembre
2012 è entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. Decreto Crescita bis), pubblicata nella G.U.
n. 294 del 18.12.2012 (supplemento ordinario n. 208).
La sezione VI della legge, intitolata "Giustizia digitale", contiene
disposizioni relative a "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica" (art. 16), "Modifiche alla legge
fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" (art. 17) e
"Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (art. 18).
Successivamente, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1¡ gennaio
2013, ha apportato alcuni ritocchi alle norme appena introdotte.
In particolare, l'art. 19 della Legge Stabilità ha modificato gli artt. 16 e 17
della L. 221/12 ed aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis "obbligatorietà
del deposito telematico degli atti processuali" prevedendo che a
decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere
luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici), precisando, al comma 3, che nelle
procedure concorsuali tale obbligo si applica esclusivamente al deposito
effettuato da parte
di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e
commissario straordinario.
La sfida della riforma digitale, lanciata in tutti i settori dell'ordinamento
con queste leggi di fine anno, coinvolge dunque in modo dirompente anche il
settore concorsuale.
Non sembra peraltro che, nel disegnare l'ambizioso progetto di una giustizia
finalmente e davvero digitale, il legislatore sia stato in grado di apprezzare
le peculiarità che distinguono un ordinario processo civile o penale, a due o
più parti, da un processo radicalmente collettivo e tendenzialmente totalizzante,
quale è quello concorsuale.
L'effetto che ne scaturisce appare fuori misura su un duplice versante.
Da un lato, perchè appesantisce il ruolo del professionista, investendolo di
funzioni ordinariamente proprie delle cancellerie fallimentari, ormai
sguarnite di ogni necessario presidio, umano, materiale e tecnologico.
Dall'altro, perchè si ostina a ribadire la non necessità della difesa tecnica
per i terzi che vantano diritti nei confronti della massa, proprio nel momento
in cui, ipocritamente, li onera di adempimenti decisamente sofisticati, prima
solo sotto il profilo giuridico, ora anche sotto quello telematico; al punto
di far dubitare che sia davvero garantito il diritto di difesa, costituzionalmente
protetto.
In altre parole, ci si trova ancora una volta di fronte a riforme che, se
sulla carta appaiono indubbiamente condivisibili (ed anzi
"illuminate"), in concreto si presentano ridondanti, affrettate e
soprattutto prive di un adeguato percorso preparatorio e di ogni reale sostegno
applicativo, finendo esse per confidare esclusivamente sulla buona volontà dei
soggetti che ne restano travolti.
Tuttavia, non si ha motivo di dubitare che, superato l'iniziale sconcerto,
quel convinto spirito innovativo che contraddistingue gli operatori
protagonisti del mondo concorsuale, riesca effettivamente a supplire, con nuove
energie messe in campo, alle carenze ormai ataviche dell'universo giustizia.
La discutibile tecnica legislativa e la presenza di variegate disposizioni
transitorie1, rendono in ogni caso opportuno un sintetico riepilogo dei nuovi
adempimenti richiesti dal legislatore.
I.) ENTRATA IN VIGORE
L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:
A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data
del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli
articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per
esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della
legge, cioè dal 19 dicembre 2012
B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data
del 19 dicembre 2012 sia stata già effettuata la comunicazione prevista dagli
articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per
esse, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. In
tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e
il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 devono comunicare ai
creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di
p.e.c., invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui
intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere
di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso
che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
II.) ADEMPIMENTI COMUNI
Il primo adempimento che si richiede espressamente al curatore fallimentare, al
commissario giudiziale del concordato preventivo, al commissario liquidatore
della liquidazione coatta amministrativa ed al commissario giudiziale nominato
ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 270/99 nella procedura di amministrazione
straordinaria, è la comunicazione al registro delle Imprese del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata - da intendersi come indirizzo
p.e.c. della singola procedura (v. oltre) - entro 10 giorni dalla nomina2.
La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, introdotto dall'art. 1 co. 19
della L. 228/12), in assenza di specifiche disposizioni transitorie, dovrebbe
ritenersi entrata in vigore il 1¡ gennaio 2013.
Tuttavia, sembra opportuno tener conto delle sopra riferite disposizioni
transitorie, che distinguono, in riferimento alle disposizioni dei commi 23 e
4 dell'art. 17 L. 221/12, tra procedure nelle quali non è stata ancora
effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. e 22 D.Lgs.
270/99 (data di entrata in vigore: 19 dicembre 2012) e procedure nelle quali le
suddette comunicazioni sono state già effettuate (data di entrata in vigore: 31
ottobre 2013).
Pertanto, si ritiene che l'adempimento in questione dovrebbe essere osservato
al più presto (per quanto -necessariamente- in ritardo) non solo a far tempo
dall'1 gennaio 2013, ma da tutti i professionisti sinora nominati nelle
procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012.
L'adempimento sembra comunque raccomandabile, sin d'ora, anche ai
professionisti nominati in procedure aperte precedentemente al 19 dicembre
2012, per i quali la legge n. 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per
la comunicazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi
titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle
nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.
Esso è invero destinato a valere in tutti i casi nei quali, in mancanza di
scritture contabili aggiornate, il professionista incaricato non sia stato in
grado di effettuare le comunicazioni ex artt. 92, 171 e 207 L.F. e art. 22
D.Lgs. n. 270/99, le quali ora devono appunto contenere l'indirizzo p.e.c. del
curatore/commissario/liquidatore (v. oltre).
Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., "in
pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della
stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica
certificata inviati e ricevuti".
Tale disposizione si applica espressamente anche al commissario giudiziale nel
concordato preventivo (nuovo art. 171 ult.co. L.F.), al commissario liquidatore
nella liquidazione coatta amministrativa (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché
al commissario giudiziale e al commissario straordinario nell'amministrazione
straordinaria (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).
La delicatezza, complessità ed importanza degli adempimenti così introdotti
postulano una uniforme regolamentazione, quantomeno rispetto ai professionisti
che si avvalgono, nei vari tribunali, di sistemi informativi operanti
attraverso una piattaforma telematica integrata con il sito del tribunale, che
di norma consente, tra l'altro:
- al giudice e alla cancelleria di consultare in area riservata i ricorsi e gli
allegati presentati tramite p.e.c. al professionista incaricato;
- al professionista incaricato, prima della udienza di verifica dello stato
passivo, di scaricare e salvare su supporti di memoria esterni le domande
presentate e relativi allegati, in formato pdf (utilità assai proficua in caso
di disservizi del servizio internet nel corso dell'udienza);
- allo stesso professionista di estrarre automaticamente, in formato xml, i
dati relativi all'elenco delle insinuazioni, con gli importi richiesti, e a
quelli del progetto di stato passivo, in vista della loro acquisizione
automatica in SIECIC da parte della cancelleria; successivamente, di
predisporre il progetto di stato passivo e di redigere gli ulteriori atti, stamparli
e/o trasmetterli a mezzo p.e.c.
Si tratta per lo più di sistemi conformi alle specifiche richieste nell'ambito
del processo civile telematico (PCT), in grado di offrire ulteriori funzioni
specialistiche, come il deposito a valore legale degli atti (nei tribunali
dove esso è già attivo per le procedure concorsuali).
E' alla luce di tutto quanto considerato che, per evitare disfunzioni
organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati
- per i quali il professionista è ormai diventato vero e proprio depositario
degli atti, in luogo della cancelleria del tribunale -, appare opportuno (se
non necessario) che il medesimo professionista utilizzi uno specifico indirizzo
p.e.c. per ciascuna delle procedure a lui assegnate, ove possibile (ed ai fini
di una più ordinata e conforme gestione) con l'attivazione dei vari indirizzi
p.e.c. per il tramite del gestore dei servizi informatizzati dell'ufficio
fallimentare, ovviamente con gli eventuali costi connessi a carico della procedura,
in quanto sostenuti nell'interesse della massa su specifiche prescrizioni di
legge.
Invero, ove il professionista intendesse utilizzare una propria p.e.c.
personale, sarebbe comunque tenuto a comunicare al suddetto gestore i parametri
tecnici di configurazione/accesso alla stessa, per consentire al sistema di
rintracciare le mail p.e.c. in arrivo ed in uscita su quella casella di posta
elettronica certificata.
Inoltre, sarebbe consigliabile che la mail p.e.c. attivata autonomamente dal
professionista fosse comunque utilizzata esclusivamente per una sola procedura,
poichè un utilizzo indiscriminato della medesima casella di p.e.c. (per più
procedure concorsuali, o addirittura anche per ulteriori attività) potrebbe
compromettere la corretta catalogazione ed archiviazione dei messaggi di posta
elettronica relativi a quella determinata procedura/creditore, nell'ambito del
sistema informativo in ipotesi adottato dal tribunale.
Fatte queste considerazioni generali, valevoli per tutte le procedure
concorsuali, si procede ad un rapido esame delle specifiche disposizioni
variamente applicabili alle differenti tipologie di procedura.
III.) FALLIMENTI
III.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)
L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai
titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o
in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed
esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei
Professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare
preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali
(lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo di p.e.c. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro
cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai
sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
che la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione
o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso,
sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell'art.
21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale -cd.
scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo) del D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (e successive modificazioni)4;
che il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai
documenti dimostrativi del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su
titoli di credito5 (assegni, cambiali ecc.) l'originale del titolo di credito
allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale6;
che la domanda deve contenere il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere
tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al
curatore ogni sua variazione che in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché nei casi
di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice
delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F.,
richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.;
che il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che
si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si
chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione
del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
che il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei
requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente
incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato
chirografario;
che il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli
obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, c.c., anche per singoli gruppi
di creditori;
che il ricorso e relativi documenti depositati presso la cancelleria, o
inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non
certificata, saranno dichiarati irricevibili7 (ma potranno essere ripresentati
nelle forme prescritte);
che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse
all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.
III.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)
Non oltre 15 giorni prima dell'udienza, il curatore deve trasmettere il
progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del
fallito, all'indirizzo di p.e.c. da essi indicato in domanda.
All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avverte
i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare
il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, con le stesse
modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti
integrativi, non oltre 5 giorni prima dell'udienza.
Contestualmente, ove per errore o altra ragione non vi abbia già provveduto con
l'avviso ex art. 92 L.F., il curatore potrà inviare agli interessati le
credenziali (username e password) generate dal sistema informativo in essere,
ai fini dell'accesso all'area loro riservata per la consultazione di tutti gli
atti ostensibili, comprese le domande degli altri creditori e i relativi documenti
allegati.
Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo, il curatore deve depositare nella cancelleria del tribunale il
progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.
Nonostante il verbo utilizzato ("depositare") possa indurre ad
opinare diversamente, si ritiene più conforme allo spirito della riforma
digitale interpretarlo come trasmissione con modalità telematica. Peraltro,
sino a completa operatività dei sistemi PCT, SIECIC e Consolle del Magistrato,
la trasmissione telematica potrà essere effettuata solo per il tramite della
eventuale piattaforma telematica attivata dall'ufficio ai fini della gestione
informatizzata dei fascicoli concorsuali.
Tale "deposito" si rende necessario anche per garantire il disposto
dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere
all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche
in assenza delle parti".
Al riguardo si ritiene che il curatore debba in ogni caso assicurare che, per
la data dell'udienza, il giudice delegato disponga del progetto di stato
passivo, di tutte le domande e relativi documenti, nonché delle eventuali
osservazioni scritte e degli eventuali documenti integrativi trasmessi dal
creditore nei 5 giorni antecedenti l'udienza, il tutto sia in formato
telematico on-line, per il tramite della eventuale piattaforma telematica
adottata, sia mediante supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive,
memory stick, o se necessario cd-rom o dvd), onde ovviare ad eventuali
difficoltà operative o disservizi della rete internet locale.
Naturalmente, anche le osservazioni e i documenti integrativi eventualmente
trasmessi al curatore dovranno seguire lo stesso iter di "deposito
telematico" sopra descritto per il progetto di stato passivo, a sua
integrazione ed ai fini del completo esame che ne dovrà essere fatto in
udienza.
Peraltro, in presenza di creditori e terzi titolari di diritti sui beni che non
abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c., il curatore dovrà anche
depositare presso la cancelleria fallimentare del tribunale una copia cartacea
del progetto di stato passivo, per assolvere alla modalità di comunicazione
residuale prevista dall'art. 31-bis L.F.
Appare opportuno che in quel caso il curatore depositi contestualmente anche
un elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale, ai quali
(soli) la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia
nelle forme di rito, previo pagamento dei previsti diritti di copia.
III.c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.8
Come visto, ai sensi della norma di chiusura contenuta nel nuovo art. 31-bis
L.F., tutte le comunicazioni destinate ai creditori e ai titolari di diritti
sui beni del fallito, che la legge o il giudice delegato pongono a carico del
curatore, devono essere effettuate prioritariamente all'indirizzo p.e.c. da
essi indicato nei casi previsti dalla legge e, solo in difetto, presso la
cancelleria del tribunale (senza alcun ulteriore avviso).
Specifiche forme di comunicazione telematica sono state peraltro espressamente
previste per una serie di atti ed attività del curatore, quali:
- rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.
Secondo le ordinarie previsioni il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato
dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei
componenti del C.d.C., entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni medesime in cancelleria fallimentare. E'
stato ora previsto che, nello stesso termine, altra copia del rapporto -
assieme alle eventuali osservazioni - sia trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori
e ai titolari di diritti sui beni.
- stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato
passivo, ne deve dare comunicazione a tutti i ricorrenti, trasmettendogliene
copia a mezzo p.e.c. ed informandoli del diritto di proporre opposizione, in
caso di mancato accoglimento della domanda.
- decreto ex art. 102 L.F.
Il curatore deve trasmettere, a mezzo p.e.c., il decreto con cui il tribunale
dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che
abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e
101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono
presentare reclamo alla corte di appello.
- deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.
Dopo che il giudice ha ordinato il deposito del conto in cancelleria e fissato
l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori, dell'avvenuto deposito e
della fissazione dell'udienza il curatore deve dare immediata comunicazione a
mezzo p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto
opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia
del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o
contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità
utilizzate per l'invio della domanda (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non
è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e
data dell'udienza sono invece comunicati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
- progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.
Il giudice, ordinando il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
dispone che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei
giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (opposizione, impugnazione, revocazione),
il curatore dia comunicazione mediante invio a mezzo p.e.c.
- proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è
proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di
p.e.c. al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazione
verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice
delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c., specificando dove possono
essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata
risposta sarà considerata come voto favorevole.
- approvazione della proposta di concordato fallimentare ex art. 129 L.F.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore
ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente, affinché richieda
l'omologazione del concordato, nonché ai creditori dissenzienti. Al fallito, se
non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è invece comunicata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
- decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del
debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui
all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi
del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara
inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti
concorsuali non soddisfatti integralmente. In tal caso, il ricorso e il
decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.
IV.) CONCORDATI PREVENTIVI
IV.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va
effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui il destinatario
non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle
Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario
giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato
secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la
sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il
creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al
commissario ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di
p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso - nonché nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno effettuate a mezzo
p.e.c.
IV.b) Relazione ex art. 172 L.F.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una
relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e
la deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Nello stesso termine la comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori.
Anche in tal caso, nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si
ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, non
cartacea. Peraltro, sino a completa operatività dei sistemi PCT, SIECIC e
Consolle del Magistrato, con deposito a valore legale, la trasmissione
telematica dovrà essere effettuata per il tramite della eventuale piattaforma
telematica adottata dal tribunale per la gestione informatizzata delle
procedure concorsuali.
In ogni caso, il commissario giudiziale dovrà assicurare che il giorno
dell'udienza il giudice delegato disponga della relazione, tanto in formato
telematico on-line, per il tramite della piattaforma telematica in ipotesi
adottata, quanto su supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, memory
stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd), per ovviare ad eventuali disservizi
della rete internet.
Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano indicato un indirizzo
di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art.
31-bis L.F.) un'unica copia cartacea della relazione ex art. 172 L.F.,
unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali
(soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia
nelle forme di rito.
IV.c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri
atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. In tal caso, la
comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo p.e.c.
(e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di
copia cartacea in cancelleria).
IV.d) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.
Nel concordato con cessione dei beni il Liquidatore redige, ogni 6 mesi a far
tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al
comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori e ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è
trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio
del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello
stesso termine è stato previsto che altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
osservazioni, sia trasmessa a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale, che a sua
volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con
deposito cartaceo in cancelleria).
V.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE
V.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)
L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato
prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed
esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei
Professionisti - che pertanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente -
l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata
o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: - indirizzo di
p.e.c. del commissario liquidatore;
- le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i
documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni
- segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i
creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario
liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende
ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore
ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo
p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonche' di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili
al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge saranno eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31- bis
L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati
verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di
p.e.c.
V.b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.
I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione
di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro
beni, comunicando un proprio indirizzo di p.e.c. Si applica il novellato art.
207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal
commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; in caso di mancata
comunicazione della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per
cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria.
V.c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni
dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei
crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma
dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo
dove l'impresa ha la sede principale.
Il commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a
coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c. ai
sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco
diventa esecutivo.
V.d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.
Dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale
della liquidazione (con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i
creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza),
autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà
comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili, al
loro indirizzo di p.e.c., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4
L.F.; inoltre ne dà notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali
designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
V.e) Concordato ex art. 214 L.F.
La proposta di concordato deve essere: depositata nella cancelleria del tribunale,
con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;
comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo, al loro
indirizzo di p.e.c. secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F.;
infine pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese.
VI.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE
VI.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori e ai
terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso
dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed
esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei
Professionisti - che pertanto il commissario ha l'onere di consultare
preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali
(lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
l'indirizzo di p.e.c. del commissario;
il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo
le loro domande;
le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che
riguardano l'accertamento del passivo.
l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c., al quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di
comunicare al commissario ogni sua variazione
l'avviso che tutte le successe comunicazioni verranno effettuate a mezzo
p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonche'
nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata
per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il
giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria
l'avviso che eventuali domande depositate presso la cancelleria, o inviate al
commissario in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata,
saranno dichiarati irricevibili9 (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)
l'avviso che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere
trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le stesse modalità.
VI.b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99
Stante il rinvio normativo al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.,
valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte sub
III.b).
VI.c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere
visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa
relazione è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai
terzi titolari di diritti sui beni, all'indirizzo p.e.c. da essi indicato a
norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in
cancelleria.
VI.d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma
autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni
specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne
l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del
programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili
le suddette esigenze di riservatezza. L'imprenditore insolvente e ogni altro
interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma
depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per
ragioni di riservatezza.
La stessa copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura
del commissario straordinario a tutti i creditori, a mezzo p.e.c., ai sensi
dell'articolo 22, co. 2.
VI.e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs.
n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione
periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo p.e.c.
all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal
deposito in cancelleria.
VI.f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della
procedura e del conto della gestione a tutti i creditori, a mezzo p.e.c.,
all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in
cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore,
dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui
beni, dalla comunicazione a mezzo p.e.c. a norma dell'articolo 22, comma 2 e,
per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
1) Ad esempio, la nuova disciplina del procedimento per dichiarazione di
fallimento, di cui al riformulato art. 15 L.F. (v. art. 17 co. 1 lett. a) L.
221/12), sarà applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013
(ai sensi del successivo co. 3). Diversamente, il nuovo procedimento di
composizione delle crisi da sovraindebitamento, che ha radicalmente stravolto
la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (si veda il tanto corposo quanto ostico art. 18
L. 221/12) si applicherà ai procedimenti instaurati sin dal 19 gennaio 2013.
2) Il termine è inspiegabilmente differente da quello imposto per l'analogo
adempimento di cui all'art. 29, co. 6, D.L. n. 78/2010 (15 giorni
dall'accettazione); tuttavia, può considerarsi l'opportunità di una
unificazione dei due adempimenti, con l'inserimento della comunicazione
dell'indirizzo di p.e.c. nell'altra dichiarazione, e l'anticipazione
dell'invio di quest'ultima.
3) Di qui il dubbio che possa riferirsi anche al comma 2-bis, come visto
successivamente introdotto.
4) Poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della
conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà
chiedere - già nel progetto di stato passivo - l'esibizione degli originali
contestati, la quale potrà avvenire in udienza (non con deposito cartaceo in
cancelleria, in quanto non contemplato).
5) La limitazione ai soli titoli di credito in senso stretto (assegni, cambiali
ecc.) si giustifica con le peculiarità della loro legge di circolazione (cfr.
art. 1992 ss. c.c.), che valorizza il possesso dell'originale del titolo, tanto
che la sua restituzione accompagna di regola il pagamento; analogamente, la
restituzione dell'originale del titolo di credito dal creditore al debitore
costituisce prova della sua liberazione, anche rispetto ai condebitori in
solido (art. 1237 co. 1 c.c.)
6) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 93 L.F. il giudice, ad istanza della
parte, può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca, con l'annotazione dell'avvenuta domanda
di ammissione al passivo.
7) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi
provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92
L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.
8) Per tutti gli atti in questione, qualora il Ministero di Giustizia -
D.G.S.I.A. avrà varato lo specifico modello xml, la cancelleria dovrà rifiutare
quelli che non risulteranno redatti correttamente (in formato pdf o in formato
xml ma utilizzando il modello atto generico anziché il modello specifico).
9) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi
provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92
L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.
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