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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 29/11/2022 Scarica PDF

Incertezze e oscillazioni nei giudizi sui reati di omessa custodia di armi comuni da sparo

Giuseppe D'Elia, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi dell'Insubria. Avvocato cassazionista nel Foro di Milano


Sommario: 1. L’inquadramento normativo. - 2. Il problema dell’incertezza dei giudizi e la natura di pericolo di reati de quibus. - 3. I casi di omessa custodia di armi comuni da sparo. - 3.1. Custodia di arma, caricatore e munizioni in luoghi diversi. - 3.2. Custodia sopra l’armadio. - 3.3. Custodia dentro l’armadio o la fuciliera, in presenza di minori. - 3.4. Custodia sul comodino. - 3.5. Custodia dentro il cassetto della scrivania. - 3.6. Custodia dentro un ripostiglio. - 3.7. Custodia sotto il materasso. - 3.8. Custodia nelle pertinenze dell’appartamento: garage e soffitta. - 3.9. Quando si è vittima del furto dell’arma, è quasi sempre custodia negligente. - 3.10. L’ostensione dell’arma in bella mostra, senza alcuna precauzione apposta sull’arma stessa, non è tollerata dalla giurisprudenza. - 3.11. Quando il coniuge mostra ai Carabinieri di avere agevole accesso all’arma. - 3.12. Deve essere denunciato anche lo smarrimento dell’arma. - 3.13. Custodia nel cassetto in presenza di una collaboratrice domestica. - 3.14. Custodia all’interno dell’autovettura. - 3.15. Non si possono gettare le armi nella pattumiera. - 3.16. Se qualcuno si suicida con l’arma altrui, è sempre custodia negligente. - 3.17. Lasciare incustodita un’arma carica può comportare anche una condanna per omicidio colposo.

   

1. L’inquadramento normativo.

La disciplina delle armi[1] si dipana in una tale pluralità di atti e disposizioni normative[2], succedutisi nel tempo e privi di un organico disegno[3], da rendere alquanto faticoso il reperimento e la conoscenza delle norme da applicare al caso concreto e, più in generale, delle regole da osservare. La necessità di un intervento di sistemazione di tutta la materia in un testo unico[4] è un’esigenza da tempo avvertita e ormai ineludibile[5].

Nello specifico dell’obbligo di custodia diligente di un’arma comune da sparo, la disciplina è posta:

a) dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il cui comma I, periodo primo, dispone che la custodia delle armi comuni da sparo[6] «deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». Il secondo periodo, dedicato a «chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi», prescrive di «adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza». Il comma II, infine, punisce l’inosservanza, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a 516 euro;

b) dal successivo art. 20-bis[7] della citata legge n. 110/1975, che pone due norme speciali in ragione dello status del soggetto passivo della custodia: «minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità», «persone anche parzialmente incapaci»,«tossicodipendenti»e «persone imperite nel maneggio». Il comma I sanziona, con l’arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque consegna, ai predetti, armi comuni da sparo, munizioni o esplosivi[8]. Il comma II sanziona, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro, «chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma I le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma I giunga ad impossessarsene agevolmente».


Alle predette disposizioni devono aggiungersi quelle introdotte nel 2010[9]:

c) il nuovo comma VI, ora VIII, dell’art. 38 Tulps[10], in cui si precisa che «il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza»[11];

d) il nuovo ultimo comma del predetto art. 20, secondo cui «con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva»[12].


Inoltre, alla condanna per omessa custodia consegue necessariamente la confisca ex art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), secondo cui il primo capoverso dell’art. 240 c.p. «si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi». La confisca è obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e nel caso di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato, purché da questi legittimamente detenuta[13]. Ed è obbligatoria anche «per il caso di archiviazione quando non venga accertata l’insussistenza del fatto costituente reato»[14].


Infine, è opportuno ricordare che i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza – come, ad esempio, il divieto prefettizio di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, ex art. 39 Tulps, e la conseguente revoca della licenza di porto d’armi, ex artt. 11 e 43 Tulps[15] – sono retti da parametri normativi diversi, ampiamente discrezionali, e sottoposti al sindacato di altra giurisdizione, quella amministrativa. Sicché, può ben accadere, e difatti accade, che una condotta, benché esente da responsabilità, secondo la norma penale, sia comunque ritenuta espressiva della opportunità di adottare provvedimenti sfavorevoli.

 

2. Il problema dell’incertezza dei giudizi e la natura di pericolo di reati de quibus.

I reati di omessa o negligente custodia di armi appartengono alla categoria dei reati di pericolo, i quali, come noto, si contraddistinguono per una anticipazione della tutela penale ad una fase prodromica alla lesione del bene giuridico tutelato, rispetto ai reati di danno, con i quali, invece, il legislatore punisce fatti che recano una lesione all’integrità di un bene; danno, che può realizzarsi nelle forme della distruzione del bene (ad esempio, del bene vita, nell’omicidio) o della sua diminuzione (ad esempio, del bene incolumità personale, nella lesione personale, o del patrimonio, nel furto)[16].

L’omessa o negligente custodia di armi è, infatti, punita perché realizza una situazione di fatto, che si pone, nella visione del legislatore, come lesiva del bene strumentale «sicurezza pubblica»[17] e «ordine pubblico»[18] e, rispetto al bene ultimo tutelato (vita e incolumità individuale), come “messa in pericolo”, “mera esposizione a pericolo”, “lesione potenziale”, “probabilità della lesione”, “probabilità del verificarsi un dato evento di danno”.

Tra i problemi che pongono questi tipi di reato si ha che l’anticipazione della tutela possa essere tale, nella previsione normativa o nell’applicazione giudiziale, da reprimere (anche) condotte in realtà inoffensive, ora, perché, di fatto, non espressive in concreto di alcuna messa in pericolo del bene finale tutelato, ora, perché espressive, piuttosto, di un mero pericolo di pericolo, se non anche di un mero timore[19], spesso ingenerato dalla scarsa conoscenza dei fenomeni di cui si tratta.

Tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata dei reati di pericolo vuole che si possa considerare conforme al tipo solo ciò che esprime, davvero, una potenzialità offensiva dei beni tutelati[20]; in mancanza, la norma si porrebbe in contrasto coi princìpi di offensività e di colpevolezza ex artt. 25, comma II, e 27, comma I, Cost. Sicché, qualunque sia la classificazione del pericolo, si dovrà avere una concreta attitudine offensiva, perché anche nei reati di pericolo presunto, il pericolo, benché non menzionato come elemento della fattispecie, «si annida – inespresso – nella impalcatura della norma»[21].

Come vedremo di seguito, il secondo problema che si pone in questa materia – ed è qui oggetto di prioritaria considerazione – è che la giurisprudenza visibilmente fatica a garantire uniformità di giudizi, lasciando sul campo incertezze e imprevedibilità. E a rendere ancora più problematico il tentativo di ricostruire un pensiero unitario nella giurisprudenza di legittimità vi è l’idea che non sarebbe dato nemmeno di ricorrere ai precedenti giurisprudenziali, quantunque di legittimità, nei quali sia stata riconosciuta, in casi simili, una custodia diligente: «poiché la valutazione richiesta dalla norma è tipicamente di merito, la giurisprudenza di legittimità non può essere utilizzata, come fa il ricorrente, per denunciare una violazione di legge basandosi sul fatto che, in casi in qualche modo simili, la diligenza nella custodia era stata riconosciuta»[22].

Ci sembra, dunque, che il tema meriti la dovuta attenzione, perché evidenzia un contrasto col principio nullum crimen, nullapoenasine lege e, in particolare, con il requisito di prevedibilità[23] del precetto penale, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo[24]: «la legge penale deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono, affinché la stessa sia accessibile e i suoi effetti siano prevedibili. Una persona sottoposta a giudizio deve poter sapere, a partire dal testo della norma pertinente e se necessario per mezzo dell’interpretazione datane dai tribunali, quali atti e quali omissioni comportano la sua responsabilità penale»[25].

 

3. I casi di omessa custodia di armi comuni da sparo.

Di seguito, vedremo alcuni arresti di legittimità, relativi alla custodia di armi comuni da sparo legittimamente detenute, in quanto regolarmente denunciate all’autorità di pubblica sicurezza[26], dando priorità espositiva non alle affermazioni di principio, ma alla condotta in concreto tenuta dal detentore, per cercare di capire quando la giurisprudenza penale ritenga la custodia diligente.

La ragione di questo approccio casistico si deve al fatto che il principio di diritto ricorrente nella giurisprudenza di legittimità suona così: l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge n. 110/1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Dunque, un principio inidoneo a fornire da guida tanto per il privato detentore quanto per i giudici di merito, stante, peraltro, i frequenti annullamenti in Cassazione delle sentenze di condanna. Sicché è apparso preferibile, ai nostri fini, riempire il canone della custodia diligente con l’analisi dei casi della vita oggetto di pronunciamento giudiziale, peraltro, constatandosi, salvo alcune ipotesi, l’impossibilità di trarre criteri di giudizio uniforme.

 

3.1. Custodia di arma, caricatore e munizioni in luoghi diversi.

Tizio vive da solo all’interno della sua abitazione, detiene una pistola, che custodisce con le seguenti modalità: il corpo della pistola è sotto il materasso del letto, il caricatore dell’arma è in altra stanza all’interno di una cassapanca, cinquanta cartucce sono in altra stanza ancora all’interno del cassetto di un mobile.

Secondo il Tribunale di Foggia, Tizio era responsabile della contravvenzione di cui all’art. 20 legge n. 110/1975, per omessa diligente custodia nell’interesse della sicurezza pubblica, sul rilievo che all’interno dell’abitazione «potevano comunque accedere delle persone anche senza risiedervi, ed essere le stesse parimenti esposte al pericolo di un facile rintraccio dell’arma ed al contestuale rischio che della stessa qualcuno potesse farne uso improprio».

Secondo la Suprema Corte, invece, la condanna andava annullata perché «deve ritenersi che l’imputato abbia prestato adempimento all’obbligo in questione, anche tenuto conto del fatto che l’abitazione è dotata di normali sistemi di chiusura delle porte con serrature; non sussistendo, come detto, per il privato cittadino alcun obbligo, derivante dalla norma di legge in questione, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione»[27].

 

3.2. Custodia sopra l’armadio

Tizio detiene l’arma, avvolta in un panno, sopra l’armadio, nella camera da letto; per accedere all’arma occorre salire su una sedia, così da raggiungere il piano su cui è collocata la pistola; il caricatore è inserito, ma non vi è il colpo in canna.

Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva Tizio responsabile del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975.

Secondo la Suprema Corte, invece, la condanna andava annullata perché «nel caso di specie, è pacifico che la pistola fosse custodita – in realtà nascosta – sopra un armadio, in un luogo cui si poteva accedere solo salendo su una sedia: tenuto conto del fatto che nell’abitazione vivono solo l’imputato e la figlia trentacinquenne e che essa non è frequentata da minorenni (in presenza dei quali l’obbligo di custodia è rafforzato e la omessa custodia è autonomamente sanzionata dall’art. 20-bis della stessa legge), l’obbligo è palesemente adempiuto, tenuto conto che l’abitazione (e, forse, anche la camera) è dotata di regolare chiusura delle porte con serrature: non sussiste, in effetti, per il privato cittadino alcun obbligo, discendente dalla norma menzionata, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione»; peraltro, aggiunge il giudice di legittimità, nei confronti di eventuali malintenzionati, che si introducano invito domino nell’appartamento, «soltanto l’adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.) può dare maggiore garanzia circa una maggiore difficoltà di accesso all’arma, comunque mai impossibile»[28].

 

3.3. Custodia dentro l’armadio o la fuciliera, in presenza di minori

A) Tizio detiene una rivoltella, caricata con cinque munizioni inserite nel tamburo, posta all’interno di un cesto di vimini, collocato all’ultimo piano di una cabina armadio, a un’altezza di circa due metri, ubicata nella camera da letto. Tizio coabita con la compagna e la di lei figlia minore di circa cinque anni. Altre armi, invece, detenute in un armadietto metallico chiuso a chiave, ubicato all’interno dello stesso appartamento, non erano oggetto di contestazione.

Secondo il Tribunale di Torino la modalità di custodia della rivoltella era difforme dal precetto di cui all’art. 20-bis, comma II, legge n. 110/1975, perché ritenuta non sufficiente a impedire che la bambina di circa cinque anni, coabitante nello stesso appartamento, potesse acquisirne la disponibilità.

La Suprema Corte, di contrario avviso, annullava la condanna, perché «le modalità di detenzione della pistola – che veniva custodita all’interno di un cestino posto a un’altezza di 2,09 metri, certamente non raggiungibile dalla figlia della convivente di [Tizio] – non consentivano alla minore di impossessarsi dell’arma, rendendo al contempo evidente che, nel caso di specie, erano state adottate tutte le cautele necessarie a impedire il concretizzarsi di tale possibilità»[29].

B) Diverso è il caso di Tizio, che deteneva quattro fucili chiusi all’interno di una fuciliera in legno, con ante in vetro, la cui chiave era riposta sullo spigolo superiore sinistro della stessa. Nell’appartamento erano presenti alcuni bambini al momento del controllo effettuato dai Carabinieri.

In questo caso, per il giudicante rilevava la circostanza che i fucili erano visibili ai bambini presenti nell’appartamento, a causa delle ante a vetro, sicché si imponeva una maggiore cautela nella custodia della chiave di apertura della fuciliera.

Infatti, secondo la Suprema Corte, «la conservazione di alcune armi in una stanza della abitazione in cui soggiornavano i membri della famiglia, compresi alcuni bambini presenti al momento dell’accesso dei Carabinieri, all’interno di un mobile con le ante in vetro che rendevano quindi ben visibile il contenuto costituito dalle armi e della chiave del mobile posta sullo stesso, sempre ben visibile, non costituisce certamente una cautela sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica la quale esige una maggiore diligenza, specie in presenza di bambini per i quali la vista di un’arma accessibile costituisce una attrattiva irrefrenabile»[30].

 

3.4. Custodia sul comodino.

Tizio detiene, sul comodino, un fucile da caccia carico e, in uno sgabuzzino, una carabina carica. Tizio vive in casa col cugino, anch’egli adulto.

Il GIP assolveva l’imputato dal reato di omessa custodia di armi perché il fatto non sussiste. Il Procuratore della Repubblica di Cremona ricorreva per la cassazione, deducendo che non vi fosse diligenza della custodia, in ragione della intrinseca pericolosità delle armi cariche.

La Suprema Corte confermava il giudizio assolutorio sul rilievo che la detenzione di armi cariche rispetta il requisito della custodia diligente, per «la presenza di due sole persone adulte, non abituate certamente a gesti inconsulti ed irresponsabili»[31].

 

3.5. Custodia dentro il cassetto della scrivania.

Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva il sequestro preventivo di una pistola nei confronti di Tizio, indagato per il reato di cui all’art. 20-bis legge n. 110/1975, ritenendo che la sua condotta integrasse semmai la fattispecie di cui all’art. 20 legge n. 110/1975, perché «nel corso di perquisizione domiciliare presso l’abitazione [di Tizio], era stata rinvenuta, all’interno di un cassetto, non chiuso a chiave, di una scrivania situata nello studio [di Tizio], una pistola, munita di caricatore».

Non viene precisato se il caricatore fosse munito di munizioni, né se vi erano munizioni nel cassetto. Si direbbe che non vi fossero munizioni, almeno all’interno del caricatore, altrimenti la circostanza sarebbe dovuta essere precisata. Non viene precisato nemmeno se nell’abitazione fossero presenti altre persone o se Tizio vivesse da solo. Certo è che la riqualificazione del fatto da art. 20-bis ad art. 20 lascia intendere che, quantomeno, non coabitassero con Tizio né minori, né incapaci, né tossicodipendenti né, infine, persone imperite nel maneggio delle armi.

Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza di sequestro, «rilevando che la custodia in un cassetto aperto di una scrivania non poteva essere considerata una modalità diligente». Si osservi che il cassetto viene descritto come «aperto», da intendersi, però, come «non chiuso a chiave».

Secondo la Suprema Corte, «non v’è dubbio quindi che la detenzione di un’arma, con caricatore inserito, all’interno di un cassetto non chiuso a chiave non corrisponda ad una custodia effettiva, dato che l’arma, pur detenuta in luogo riservato, era accessibile: l’indagato ha omesso di assicurare l’arma con la chiusura a chiave del cassetto, dispositivo di sicurezza che costituisce accessorio comune nella tipologia di mobile utilizzato dall’indagato»[32].

 

3.6. Custodia dentro un ripostiglio.

Tizio veniva riconosciuto colpevole dal Tribunale di Livorno del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975, per aver custodito due fucili all’interno di un sacco stivato in un ripostiglio, la cui porta non era chiusa a chiave. Secondo il giudice labronico, tale modalità di custodia era negligente, perché chiunque, accedendo all’abitazione, sarebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi.

Avverso la sentenza di primo grado, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo «l’insussistenza del reato contestato, che il tribunale avrebbe erroneamente ravvisato affermando, in maniera apodittica, che le armi non fossero state riposte in un luogo chiuso a chiave, laddove una siffatta cautela non sarebbe, invece, necessaria, dal momento che, nel caso di specie, l’arma era stata riposta all’interno di un’abitazione e, quindi, in un luogo comunque sicuro».

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, annullando la condanna, perché «nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l’imputato, riponendo le armi all’interno di un locale della propria abitazione, avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale, rispondendo a una massima di comune esperienza che la custodia di un’arma all’interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, valga a impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di entrare nella disponibilità della stessa»[33].

 

3.7. Custodia sotto il materasso.

Il Tribunale di Termini Imerese riteneva l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 20 legge n. 110/1975, perché custodiva un fucile «sotto il materasso della camera da letto». Il giudice di merito riteneva tale condotta di per sé contraria al dovere di diligente custodia, tanto da non soffermarsi su alcuna altra circostanza concreta del fatto contestato.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva «l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Non essendo la detenzione sotto il materasso, di per sé, significativa ai fini di un giudizio di negligente custodia, la Suprema Corte annullava, perché «la motivazione risulta generica e priva di ogni riferimento specifico al fatto contestato. Ciò astrae la decisione dalle risultanze processuali ed assimila le argomentazioni, poste a sostegno, ad una mera perifrasi del dato normativo», e rinviava al giudice di merito per «stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito l’arma con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»[34].

 

3.8. Custodia nelle pertinenze dell’appartamento: garage e soffitta.

A) Tizio detiene l’arma all’interno del proprio garage, condotta ritenuta dalla Procura della Repubblica negligente ex art. 20 legge n. 110/1975.

Invece, il GIP del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste: avendo l’imputato collocato l’arma «all’interno del proprio garage, e quindi sotto la sua signoria, e non vi erano elementi per ritenere che il garage fosse frequentato ed accessibile da chiunque, con possibilità di perdere in taluni momenti il controllo dell’arma legalmente posseduta».

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorreva per la cassazione, lamentando che le modalità della custodia adottate dell’imputato non sarebbero state sufficienti ad evitare la possibilità che terzi, compresi i familiari, potessero acquisire la disponibilità del fucile, perché secondo il Procuratore Generale partenopeo, non era ipotizzabile che l’imputato fosse costantemente presente nel locale in cui custodiva il fucile, sicché era da escludere che l’arma si trovasse sotto la sua diretta signoria, potendo essere agevolmente portata via da chiunque potesse entrare nel garage.

Le motivazioni esposte dal Procuratore Generale partenopeo, se accolte, avrebbero comportato una amplificazione degli oneri di diligente custodia, rendendo il detentore impossibilitato ad allontanarsi dal luogo di custodia anche per lo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita.

In effetti, di diverso avviso era il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale concludeva per il rigetto del ricorso del collega napoletano. E, invero, anche la Suprema Corte, richiamandosi ad alcuni precedenti, concludeva per l’insussistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi[35].

B) Tizio detiene due fucili in una soffitta, dotata di porta di ingresso munita di chiusura a chiave, all’interno di una fessura ricavata da tra il soffitto e un muro. La collocazione rende le armi non visibili. Per accedere alle armi è necessario munirsi di una scala.

Il Tribunale riteneva che le modalità integrassero una omessa custodia ex art. 20 legge n. 110/1975. La Cassazione, invece, annullava, ritenendo che «le cautele predisposte nella fattispecie de qua adempivano – ed il rilievo è rilevabile de plano allo stato degli atti – sufficientemente agli oneri imposti dalla normativa richiamata»[36].

C) Invece, nel caso di detenzione di munizioni all’interno di un garage pertinenziale, ma accessibile dal cortile comune, in cui vi era altro appartamento abitato da parenti, tra cui una nipote minorenne, la Suprema Corte[37] confermava la condanna ex art. 20-bis legge n. 110/1975 pronunciata dal Tribunale di Tivoli.

 

3.9. Quando si è vittima del furto dell’arma, è quasi sempre custodia negligente.

In caso di furto dell’arma custodita nell’abitazione, come nelle sue pertinenze, il criterio di giudizio circa la diligente custodia diventa più severo, fino a tendere alla presunzione di colpevolezza.

A) Un arresto ha ritenuto non diligente, ai sensi dell’art. 20 legge n. 110/1975, la custodia di due fucili riposti in un armadio chiuso, perché la chiave, collocata sullo stesso armadio, era stata rinvenuta e utilizzata dai ladri per rubare le armi.

Secondo la Suprema Corte, il detentore non era stato diligente nel pretendere di nascondere la chiave sull’armadio, «nascondiglio questo che per comune esperienza viene abitualmente visitato dai ladri di appartamento»[38].

B) In altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto non diligente, ai sensi dell’art. 20 legge n. 110/1975, la custodia di una pistola calibro 9 mm, perché «l’arma, di notevole capacità lesiva, era custodita “in un cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura”, ed era stata sottratta da ladri che evidentemente erano riusciti a vincere le resistenze, se poi attivate, dei sistemi di allarme»[39]. Ma va anche rilevato che, con ogni probabilità, hanno pesato sul severo giudizio i «numerosi precedenti penali» dell’imputato.

C) In altro caso, Tizio custodiva due fucili nel bagno, chiuso a chiave, ubicato all’interno di un capannone nella sua disponibilità, adibito a deposito di mobili. Nel corso di una sua permanenza all’estero, i ladri erano entrati nel capannone e avevano asportato le armi. Tizio, che nemmeno si era accorto del furto, presentava denuncia solo dopo che i due fucili erano stati trovati nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti di Caio, conclusasi con l’arresto di quest’ultimo. Tizio ha «significativi precedenti penali».

Secondo i giudici di merito, le modalità di esecuzione del furto lasciavano intendere la facilità di reperimento delle chiavi da parte dei ladri e pertanto ritenevano Tizio responsabile del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975.

Tizio ricorreva in Cassazione, lamentando, in sostanza, che la sua penale responsabilità fosse stata dedotta dalla mera circostanza di essere stato vittima di un furto, avendo Tizio dichiarato, nella denuncia di furto, di aver nascosto le chiavi (si presume, del bagno) all’interno del capannone stesso; e ciò perché non era stato effettuato alcun sopralluogo nel capannone al fine di accertare le possibili modalità di esecuzione del furto.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto la penale responsabilità dell’imputato «non nel mero fatto che essi [i fucili] furono rubati e, quindi, recuperati in sede di perquisizione presso un terzo, bensì nelle modalità esecutive del furto avvenuto senza alcun segno di effrazione e, quindi, nell’agevole possibilità di accesso di estranei nel capannone-deposito in cui erano state lasciate le armi; e ciò rende irrilevante stabilire se il bagno, dove esse erano allocate, fosse o meno chiuso a chiave e le chiavi fossero o meno inserite nella serratura, poiché l’omissione delle doverose cautele, come correttamente sottolineato dai giudici di merito, è stata ravvisata nella facilità di ingresso nel capannone e, conseguentemente, nel bagno ad esso interno, in assenza quindi di adeguati presidi per evitare l’apprensione dei due fucili ivi custoditi»[40].

D) Più di recente, il procedimento traeva origine dalla denunzia sporta dallo stesso imputato (di professione guardia giurata), relativa al furto all’interno della sua abitazione di una delle due pistole regolarmente detenute (l’altra, custodita in cassaforte, non era stata sottratta). Anche in questo caso, la Suprema Corte, richiamandosi al precedente più restrittivo, affermava, come fosse ius receptum, che «l’obbligo di diligenza richiesto dalla norma non potesse considerarsi adempiuto dalla mera adozione delle difese antifurto [i.e., a presidio dell’abitazione]» e che «la collocazione dell’arma in un cassetto privo di serratura è stata considerata misura inidonea a fornire una protezione completa del bene tutelato dalla norma»[41].

E) In altro procedimento, era contestata l’omessa custodia diligente di una pistola e delle relative munizioni, legalmente detenuti (come in tutti i casi qui trattati), «custodendole tra il materasso e la rete del divano ubicato nella camera da letto della sua abitazione, tanto da agevolarne il furto». Nel caso di specie, si trattava di un appartamento non abitato, (secondo l’imputato) chiuso a chiave, ma in una stanza, osservano i giudici, «chiusa con una semplice porta a vetri e quindi non era protetta».

La Suprema Corte nel confermare la responsabilità per omessa custodia, aggiunge: «poiché la valutazione richiesta dalla norma è tipicamente di merito, la giurisprudenza di legittimità non può essere utilizzata, come fa il ricorrente, per denunciare una violazione di legge basandosi sul fatto che, in casi in qualche modo simili, la diligenza nella custodia era stata riconosciuta»[42]. Dunque, secondo la Corte, l’osservanza di criteri di condotta specificati dalla precedente giurisprudenza non mette al riparo il detentore dal rischio di vedersi condannato per custodia non diligente.

F) In altro recente procedimento, il detentore legittimo è stato ritenuto responsabile di omessa custodia di sette fucili e tre carabine, che custodiva all’interno di un armadio nella sua abitazione, perché asportate da ladri, i quali, «servendosi di una cesoia», avevano spezzato la «catena di modesto spessore» con cui le armi erano serrate alla parete dell’armadio.

La Corte Appello di Bari, ritenendo, erroneamente, che l’imputato fosse un collezionista, in sostanza, gli attribuiva di aver omesso le cautele prescritte dall’art. 20, comma I, secondo periodo, legge n. 110/1975, avendo omesso di dotare l’appartamento di «un sistema di allarme antifurto o di una porta blindata». Secondo la Suprema Corte[43], il giudizio di responsabilità per negligente custodia doveva essere confermato, in ogni caso, perché le modalità di custodia del «piccolo arsenale» erano difformi dall’art. 20.

G) Molto sbrigativa la motivazione di conferma del giudizio di responsabilità, ex art. 20 legge n. 110/1975, nei confronti di chi aveva subito il furto di due armi custodite, l’una, nella nicchia sopra il camino chiusa da una porticina in alluminio, l’altra, in un cassetto non chiuso a chiave, perché la porticina di alluminio era facilmente apribile da chiunque e il cassetto della credenza non era chiuso a chiave[44]. Nessun cenno, evidentemente perché ritenuto irrilevante, alla effrazione da parte dei ladri della porta di ingresso dell’appartamento[45].

H) Parimenti essenziale la motivazione di conferma della responsabilità, perché «è incontroverso che l’arma [una pistola] veniva sottratta all’imputato quando non era custodita in un armadio chiuso, all’interno della sua abitazione»[46].

Ma, anche in questi casi, si registrano arresti di segno contrario.

I) Tizio subisce il furto delle armi custodite all’interno del suo appartamento, nel quale vive da solo. Nel denunciare il furto ai Carabinieri, riferisce che le due armi erano custodite, una, dentro una credenza aperta e non blindata, l’altra, sotto il guanciale del letto. Il Tribunale condanna, la Cassazione annulla. Osserva la Suprema Corte che «le forze dell’ordine hanno riscontrato, attraverso il sopralluogo svolto successivamente alla denuncia, come la casa fosse fornita da presidi metallici antifurto (quali catene con lucchetti di sicurezza sul cancello carrabile e sul portone di ingresso, nonché grate in acciaio e vetro blindato), risulta chiaro che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che l’imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza le proprie armi, ai sensi dell’art. 20, commi I e II, della summenzionata legge, non sussistendo prova alcuna circa l’assenza delle cautele necessarie alla custodia delle stesse»[47].

L) In altro caso, venivano sottratti i fucili che Tizio deteneva «in un apposito armadio (c.d. rastrelliera) munito di serratura e chiuso a chiave».

Il Tribunale di Vallo della Lucania riteneva Tizio responsabile per negligente custodia ex art. 20 legge n. 110/1975.

La Suprema Corte annullava perché il fatto non sussiste, in quanto «la modalità specifica di custodia adottata dall’imputato, del resto, è stata più volte ritenuta idonea: essa, infatti, sottrae l’arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che frequentano l’abitazione e non è immediatamente accessibile da parte di malintenzionati, penetrati nello stabile, considerando che, nei confronti di questi ultimi, soltanto l’adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.) può dare maggiore garanzia circa una maggiore difficoltà di accesso all’arma, comunque mai impossibile»[48].

M) In altro caso, Tizio deteneva due fucili e una carabina all’interno di un mobile in legno con ante in vetro munite di tendine. I ladri, introdottosi nell’abitazione, previo scasso delle persiane e di un vetro degli infissi, forzavano l’armadietto chiuso a chiave e si impossessavano delle armi.

La Suprema Corte annullava la condanna del Tribunale e affermava che «non sussiste, in effetti, per il privato cittadino alcun obbligo, discendente dalla norma menzionata, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione». Del resto, aggiungeva, nei confronti dei ladri, «soltanto l’adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.) può dare maggiore garanzia circa una maggiore difficoltà di accesso alle armi, comunque mai impossibile»[49].

N) In altro caso, ancora, dalla denuncia di furto risultava che l’imputato, dopo aver riposto l’arma sul tavolo della camera da letto, nella tenuta di caccia dove alloggiava, aveva lasciato la camera con la porta d’ingresso non chiusa, dimenticando la chiave nella toppa, e, al rientro, si accorgeva di avere subito il furto del fucile. In questo caso, la Suprema Corte, senza entrare nel merito della modalità di custodia, annullava la condanna, pronunciata dal Tribunale di Alessandria, perché emessa sulla sola base delle dichiarazioni indizianti rilasciate dall’imputato nella denuncia di furto, che non potevano essere utilizzate a suo carico, né erano stati svolti accertamenti in ordine alle cautele usate nella custodia del fucile di cui lo stesso imputato aveva denunciato il furto[50].

 

3.10. L’ostensione dell’arma in bella mostra, senza alcuna precauzione apposta sull’arma stessa, non è tollerata dalla giurisprudenza.

A) Tizio, Carabiniere in pensione, vive in casa con la moglie; detiene diverse armi, alcune delle quali (un fucile ad avancarica, un revolver e una pistola a colpo singolo ad avancarica) espone in bella vista, affisse al muro della cucina e della camera da pranzo dell’abitazione. Tizio viene condannato dal GIP del Tribunale di Palmi perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 20 legge n. 110/1975.

La Suprema Corte conferma la penale responsabilità (sia pure rideterminando la pena) perché «l’aver lasciato le armi di cui trattasi, ancora funzionanti sia pur vetuste, esposte in bella evidenza sulle mura della propria abitazione, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che degli estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell’obbligo giuridico di usare le necessarie cautele»[51].

B) Rientra nel filone della “bella mostra” anche il caso recente, in cui è stata ritenuta la responsabilità, ex art. 20 legge n. 110/1975, del detentore che custodiva fucili e pistole carichi e funzionati, all’interno dell’abitazione, su una mensola dietro la porta d’ingresso della camera da letto, all’interno di un comodino nel predetto locale e, infine, di un cassetto della cucina, «non chiusi a chiave e privi di qualsiasi sistema di sicurezza».

Secondo la difesa, l’imputato viveva da solo e i figli, che saltuariamente si recavano a trovarlo, erano anch’essi muniti di porto d’arma. Inoltre, sempre secondo la difesa, i giudici dovevano tener conto anche della circostanza che, quando i Carabinieri si erano recati dall’imputato per effettuare il controllo, era già sera, sicché la pronta disponibilità delle armi sarebbe stata giustificata da esigenze difensive, in quanto l’abitazione si trovava in campagna, in luogo isolato.

La Suprema Corte, nel confermare il giudizio negativo espresso dal giudice del merito, si impegna nel difficile tentativo di ricostruire l’orientamento di legittimità, osservando come «la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta e rispettosa degli obblighi di legge la condotta del detentore quando le armi erano state riposte occultate in un punto non individuabile da terzi, non a conoscenza della loro presenza, oppure in luogo chiuso all’interno dell’abitazione o di sue pertinenze, cui non era consentito l’accesso indiscriminato a chiunque, né in modo immediato a chi frequentava la casa», mentre «si è ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell’aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell’abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni»[52].

C) In altro caso, a Tizio veniva contestata (tra l’altro) la violazione dell’art. 20-bis legge n. 110/1975 per aver detenuto le armi (non è precisato quali e quante) appese ad un attaccapanni collocato all’interno di una stanza dell’abitazione non chiusa a chiave.

Riqualificato il reato ex art. 20 legge n. 110/1975, la Suprema Corte ravvedeva, in tale modalità di custodia, una violazione «eclatante», perché «lasciare le armi ancora funzionanti in evidenza in assenza di ulteriori accorgimenti o precauzioni integra senza dubbio la negligenza contestata, anche perché sono diffusi armadi ad hoc per la custodia [del]le armi e, comunque, esse avrebbero potuto essere in qualche modo nascoste alla vista»[53].

D) In qualche caso, non è agevole comprendere se sussista una effettiva esposizione in bella vista o si tratti, invece, di una situazione occasionale.

E così, appena entrati nell’appartamento di Tizio, i Carabinieri vedevano un fucile, imballato nel nylon, appoggiato sopra un divano; quindi, procedevano ad un controllo sulla custodia anche delle altre armi (sempre, legittimamente detenute) e accertavano che un revolver e una pistola spagnola erano custoditi all’interno di una scatola di cartone, sopra un armadio della camera da letto, raggiungibile con uno sgabello. Tutte le armi rinvenute erano scariche. Tizio, incensurato e ultraottantenne, viveva in casa da solo.

Il Tribunale di Padova condannava l’imputato per custodia negligente ex art. 20 legge n. 110/1975, riqualificando l’originaria imputazione di omessa custodia ex art. 20-bis legge n. 110/1975.

La Suprema Corte confermava la penale responsabilità (rinviando per la rideterminazione della pena con riguardo alle invocate attenuanti), perché «il fucile era riposto su un divano, e quindi ben visibile per chiunque fosse entrato nell’abitazione, come peraltro avvenne per l’appuntato dei Carabinieri che ivi si era recato per tutt’altra ragione che effettuare un controllo sulle modalità di custodia delle armi; e che le altre armi erano custodite in una scatola di cartone, collocata su un armadio, e quindi pur esse agevolmente raggiungibili da quanti si fossero intrattenuti nell’abitazione»[54].

Quanto alla giustificazione offerta dall’imputato, per spiegare la presenza del fucile sul divano, purtroppo, la Suprema Corte ritiene di poterla non esporre, perché già ritenuta infondata dal giudice di merito, con motivazione, a dire della Corte, coerente e compiuta.

 

3.11. Quando il coniuge mostra ai Carabinieri di avere agevole accesso all’arma.

A) In un caso recente, il coniuge, su richiesta espressa dei Carabinieri «reperiva e consegnava una pistola Beretta, munita di caricatore contenente undici proiettili, regolarmente detenuta dal marito, in quel frangente assente». Quindi, i Carabinieri proseguivano l’attività perquirente, rinvenendo, nell’interstizio tra la parete e l’armadio, un fucile automatico e una cartucciera contenente ventidue munizioni.

Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo, perché «l’immediatezza con cui la moglie convivente […] aveva reperito e consegnato ai militari la pistola carica appariva indicativa dell’estrema facilità per la donna di entrare in possesso dell’arma al di fuori del controllo del suo legittimo detentore».

La Suprema Corte confermava la valutazione del Tribunale del riesame, perché «gli eventi che la norma precauzionale [art. 20 legge n. 110/1975] mira a prevenire riguardano non solo i possibili autori di azioni delittuose, ma anche i conviventi o i meri frequentatori della casa di abitazione non legittimati, a cagione delle scarse cautele predisposte, ad impossessarsi per le più svariate finalità delle armi, ivi detenute»[55].

B) In altra analoga evenienza, invece, veniva contestato l’art. 20-bis legge n. 110/1975. Tizio denunciava il furto di una rivoltella e di dodici cartucce del medesimo calibro, riferendo ai Carabinieri che erano custoditi all’interno di un comodino della camera da letto (anziché, nell’armadio blindato, dove erano riposte le altre armi). Tuttavia, qualche mese più tardi, la moglie rinveniva l’arma ritenuta rubata sotto il materasso di un letto poco usato, all’interno della stessa abitazione.

Secondo il giudice di merito, con valutazione condivisa dalla Suprema Corte, «tra le persone impedite nell’uso di armi erano da annoverarsi non solo gli stessi ladri che erano entrati in casa (così inesperti da ritenere che, ancorché incuriositi dalla presenza della pistola tanto da volerla toccare, non se ne erano poi impossessati lasciandola in loco) anche la moglie [dell’imputato], non risultando la medesima titolare di porto d’armi»[56].

 

3.12. Deve essere denunciato anche lo smarrimento dell’arma.

A) Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, l’imputato aveva riferito di non sapere dove si trovassero le armi e solo la moglie era in grado di mostrare ai militari che le armi (una carabina e una rivoltella, entrambe munite di quattro cartucce ciascuna) erano riposte nell’armadio (privo di serratura) della camera da letto dell’appartamento.

Il Tribunale di Ivrea riteneva la responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 20, I e II comma, legge n. 110/1975, per aver omesso di custodire le armi con la necessaria diligenza.

La Corte di Cassazione, di contrario avviso, annullava la condanna, osservando che: «se il principio cardine in materia è quello della custodia mediante occultamento e non quello della custodia mediante particolari sistemi di sicurezza (come, ad esempio, una camera blindata o un armadio con blindatura o sistema di allarme), allora le accortezze del detentore risultano ispirate alla normale diligenza allorquando – come nel caso di specie – il rinvenimento dell’arma presupponga comunque una ricerca accurata e sistematica in tutti i luoghi reconditi della casa; condotta, quest’ultima, non ipotizzabile in capo all’ospite occasionale e non occulto dell’abitazione e, dunque, da doversi considerare ispirata alla dovuta diligenza. Se, invece, tale cautela è da rapportarsi all’illecita condotta del ladro che si introduca nell’abitazione, allora la mera chiusura a chiave di un armadio appare rimedio del tutto insufficiente, dovendosi postulare di necessità l’adozione di particolari sistemi di sicurezza, che, tuttavia, la citata fattispecie di reato non impone, con inevitabili e notevoli frizioni con il principio di tipicità e precisione della fattispecie di incriminazione»[57].

B) Ben altro il caso, invece, di Tizio che riferiva, solo nel corso di un controllo effettuato dal Commissariato di Polizia, di avere smarrito una rivoltella, in luogo e in epoca imprecisata[58]. Infatti, l’omessa denuncia di smarrimento integra, senz’altro, la contravvenzione di cui all’art. 20, commi III e IV, legge n. 110/1975, espressamente dedicati all’obbligo di denuncia di smarrimento o di furto (di armi, di parti di esse e di esplosivi), quale corollario del dovere, espresso nel I comma, di custodia «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».

 

3.13. Custodia nel cassetto in presenza di una collaboratrice domestica.

Tizio detiene una rivoltella e le relative munizioni all’interno di un comodino privo di chiusura, posto nella camera da letto dell’abitazione. Non è chiaro dalla esposizione in fatto della sentenza se la rivoltella sia carica o meno. In un armadio metallico chiuso (non è precisato se a chiave o meno), viene rinvenuta una pistola e il relativo munizionamento. Durante il controllo dei Carabinieri, nell’abitazione erano presenti la moglie e una collaboratrice domestica. Non è precisato se era presente anche il legittimo detentore.

La difesa sostiene che tanto la porta della camera quanto il cassetto del comodino erano dotati, rispettivamente, di serratura e di lucchetto; ma questa ricostruzione contrasta con le dichiarazioni dei militari operanti. La difesa contesta, altresì, la genericità del verbale dei Carabinieri, lamentando che al momento del controllo la collaboratrice domestica si trovava all’esterno della casa ed era intenta a svolgere mansioni di giardinaggio.

I Carabinieri procedevano al sequestro preventivo. Il GIP ipotizzava la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati previsti dagli artt. 20 e 20-bis legge n. 110/1975 e convalidava il sequestro. Il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato. Il Tribunale riteneva sussistenti indizi sufficienti dei reati ipotizzati, perché l’arma era carica e collocata all’interno di un comodino privo di chiusura, in modo tale, dunque, da offrire agevole disponibilità da parte dei frequentatori dell’abitazione, tra i quali la collaboratrice domestica, estranea al nucleo familiare dell’indagato.

La Suprema Corte, da un lato, escludeva la configurabilità del reato di cui all’art. 20-bis, per l’insussistenza di elementi dai quali ricavarsi che, nel caso concreto, vi fosse il pericolo che una persona appartenente a taluna delle categorie ivi indicate (minorenni, incapaci, tossicodipendenti, persone impedite nel maneggio) potesse impossessarsi agevolmente dell’arma; dall’altro, riteneva sussistere prima facie la configurabilità del reato di cui all’art. 20, perché «il Tribunale ha congruamente spiegato che, per quanto risulta dal verbale di sequestro, le modalità di custodia dell’arma non appaiono idonee a sottrarla all’agevole disponibilità di coloro che frequentano l’abitazione [dell’indagato], come la collaboratrice domestica, cioè una persona estranea al nucleo familiare»[59].

 

3.14. Custodia all’interno dell’autovettura.

Un normale veicolo non è, di regola, un mezzo idoneo a custodire l’arma in assenza del legittimo detentore, perché non offre adeguate garanzie di sicurezza, «sussistendo la possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata»[60], «della facilità con cui era possibile da parte di terzi impossessarsi dei due fucili»[61], perché «secondo l’id quod plaerumque accidit, la semplice chiusura a chiave delle portiere non può certamente impedire ai malintenzionati, i quali non hanno che da infrangere i cristalli, di impossessarsi delle armi custodite in un’autovettura, specialmente se il mezzo è lasciato in un luogo isolato e le dette armi sono visibili»[62].

Non è esente da responsabilità penale nemmeno la detenzione dell’arma nel bagagliaio dell’autovettura, dunque in modalità non visibile dall’esterno. Infatti, Tizio veniva ritenuto responsabile di custodia negligente, ex art. 20 legge n. 110/1975, per aver lasciato il fucile nel bagagliaio della vettura parcheggiata nel piazzale della società ove prestava la propria attività lavorativa, durante tutto il turno di lavoro.

Secondo la Suprema Corte era condivisibile il percorso argomentativo della Corte di appello, perché, anche se il fucile non era visibile dall’esterno (e, secondo la difesa, privo di astina e, dunque, non funzionante), andava «considerato che detto piazzale era aperto al pubblico e che l’attività venatoria dell’imputato era nota alle guardie forestali e con estrema probabilità anche a persone che frequentavano abitualmente la zona»; la presenza di un sistema di videosorveglianza, d’altro canto, non rilevava, secondo il Collegio, perché «non risultava che vi potesse essere un intervento immediato in caso di tentativi di furto sulle autovetture dei dipendenti ivi parcheggiate»[63].

Eclatante, invece, il caso di Tizio che deteneva il fucile all’interno della propria autovettura, posteggiata sul ciglio della strada, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. Peraltro, il fucile era riposto in bella mostra sul sedile posteriore, in parte inserito all’interno della custodia.

Nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui Tizio avrebbe, in realtà, dato incarico di custodire la sua autovettura ad alcuni amici, che però si trovavano a circa 25 metri di distanza dalla stessa, la Suprema Corte, afferma che Tizio, semmai, «avrebbe dovuto chiudere a chiave il veicolo ed affidarlo in custodia a persone degne di fiducia, presenti sul luogo»[64].

 

3.15. Non si possono gettare le armi nella pattumiera.

Tizio viene tratto a giudizio per aver smaltito due fucili, previo – a suo dire – taglio in più parti, nei rifiuti domestici.

Il GIP di Monza riteneva tale condotta non integrante la negligente custodia di cui all’art. 20 legge n. 110/1975. Di contrario avviso la Suprema Corte[65]. In effetti, esiste una procedura di disattivazione, prevista dall’art. 13-bis della legge n. 110/1975, che rende l’arma non più utilizzabile e, altresì, una più drastica procedura di rottamazione (art. 11, comma XII, legge n. 110/1975).

 

3.16. Se qualcuno si suicida con l’arma altrui, è sempre custodia negligente.

A) Tizio veniva condannato dal Tribunale di Perugia per negligente custodia di un fucile detenuto, unitamente a due scatole di munizioni, all’interno di una cassapanca, priva di alcuna chiusura, perché il compagno della figlia, i quali convivevano nel medesimo appartamento da almeno tre anni, dopo un litigio, si era tolto la vita esplodendosi un colpo alla testa con il fucile di Tizio.

La difesa osservava, tra l’altro, che la deposizione della figlia aveva chiarito che dopo il litigio, avvenuto la sera prima del suicidio, il compagno si era allontanato dalla casa, e il padre, volendo la mattina successiva andare a caccia, aveva posizionato il fucile nella cassapanca, ignorando che la figlia avesse, durante la notte, ricontattato il compagno, facendolo rientrare in casa.

La Suprema Corte[66], nel confermare il giudizio di responsabilità, introduce nuovi doveri in capo al custode. Secondo questo arresto, infatti, «l’art. 20 legge n. 110/1975 tutela la sicurezza pubblica, ma costituisce una fattispecie incriminatrice prevista non solo per ostacolare i possibili furti nel luogo ove l’arma è custodita, ma anche per evitare il pericolo che persone che frequentano o si trovano nel luogo di custodia entrino con facilità in possesso dell’arma al di fuori del controllo del suo legittimo detentore». Sempre secondo questo arresto, inoltre, la circostanza evidenziata dalla difesa, secondo cui il compagno della figlia nemmeno sarebbe dovuto essere in casa, sarebbe irrilevante perché l’art. 20 «impone di adottare, oggettivamente, ogni tipo di misura idonea ad evitare che qualunque persona, diversa da colui che ha dichiarato la detenzione delle armi o delle munizioni, possa entrarne in possesso indipendentemente dalla sua volontà».

B) In altro caso, Tizio era chiamato a rispondere di negligente custodia delle armi, che custodiva chiuse in un armadio collocato nella propria camera da letto, perché il fratello, impossessatosi di una pistola, si toglieva la vita e, a seguito di successivo sopralluogo, i Carabinieri accertavano che l’armadio aveva la chiave inserita nella toppa e che le ante non avevano segni di effrazione.

Il Tribunale di Agrigento condannava Tizio, ex art. 20-bis legge n. 110/1975, per non aver apprestato le necessarie cautele per impedire che il fratello, che viveva nella stessa casa e soffriva da tempo di una sindrome ansioso-depressiva, potesse appropriarsi della pistola. La Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di responsabilità, rilevando come la contestazione circa la sussistenza di una convivenza non fosse dirimente, in ragione della frequentazione quotidiana della casa di Tizio da parte del fratello suicida.

La Suprema Corte, invece, da un lato, escludeva la sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità ex art. 20-bis – perché la depressione, di cui soffriva il fratello di Tizio non poteva essere sic et simpliciter equiparata allo stato di incapacità richiesto dall’art. 20-bis – ma, dall’altra, riteneva integrata la fattispecie di cui all’art. 20 legge n. 110/1975[67].

 

3.17. Lasciare incustodita un’arma carica può comportare anche una condanna per omicidio colposo.

A) Tizio, Caio e Sempronio quando si riunivano nella casa di campagna di Tizio avevano la (malsana) abitudine di giocare con il fucile da caccia ivi detenuto. Una sera, entrati nel casolare, Caio, afferra il fucile che Tizio aveva lasciato, questa volta carico, all’ingresso dell’abitazione e, rivolgendolo per gioco verso l’amico Sempronio, esplode accidentalmente un colpo letale.

I giudici di merito condannavano Tizio per omicidio colposo, ritenendo che la custodia negligente del fucile, lasciato carico alla mercé degli ospiti, realizzava una condotta omissiva causale, unitamente a quella commissiva di Caio, della morte di Sempronio.

Il giudizio di colpevolezza veniva confermato dalla Suprema Corte, perché, nel caso di specie, «ricorre una ipotesi di condotte indipendenti, entrambi causali rispetto all’evento realizzato, di cui la seconda [i.e., quella di Caio] non può ritenersi eccezionale, in quanto del tutto consequenziale e prevedibile rispetto al modo di custodia del fucile, al fatto che fosse carico, aperto e appoggiato in un luogo accessibile a tutti gli astanti»[68].

B) Diverso, invece, è il caso di Tizio, che custodiva due pistole e due fucili, all’interno di una fuciliera in metallo, con ante in vetro rinforzato, chiusa a chiave e custodita in una stanza, anch’essa, chiusa a chiave; le munizioni nel cassetto, parimenti chiuso a chiave, e i caricatori collocati sotto al letto matrimoniale. Tizio coabitava con la moglie e il figlio ventunenne. L’abitazione non era frequentata da minorenni.

Sennonché, il figlio ventunenne, rotto il vetro del mobile colpendolo con una sedia, si impossessava delle armi con le quali, successivamente, feriva due persone.

Il Tribunale di Roma, «ritenendo armi e munizioni custodite secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia», assolveva Tizio dall’accusa, ex artt. 20 e 20-bis legge n. 110/1975, «perché il fatto non sussiste».

La Corte d’Appello, invece, riteneva l’imputato responsabile (sia pure, ai soli fini civili), per aver agevolato la condotta del figlio con la negligente custodia delle armi. Secondo la Corte del merito, in particolare, il mobile adoperato per la custodia delle armi «era inidoneo allo scopo», avendo potuto il figlio impossessarsi «agevolmente» delle pistole, infrangendo un vetro dell’anta frontale del mobile. Il mobile, prosegue la Corte del merito, «era privo di una struttura interamente blindata o rinforzata e conteneva armi in piena vista, dato che i vetri erano trasparenti e uno di questi era stato mandato in frantumi agevolmente». Inoltre, il figlio si era impossessato delle munizioni contenute nel cassetto del mobile, «banalmente forzando la serratura con un cacciavite». La Corte del merito sottolineava, altresì, la circostanza che il figlio dell’imputato era un «ragazzo di giovane età», che versava in un momento di depressione ed era «costantemente esposto alla visione delle armi».

Infine, la Suprema Corte, come il Tribunale, assolveva Tizio perché il fatto non sussiste. Innanzitutto, rilevava che «nella fattispecie in esame, viene in rilievo la sola fattispecie criminosa di cui all’art. 20 legge n. 110/1975 e non quella di cui all’art. 20-bis della medesima legge, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di obbligo di custodia rafforzato, ai sensi di tale ultima disposizione» (non vi erano, in altre parole, minorenni, parzialmente incapaci, tossicodipendenti né persone imperite nel maneggio delle armi). Inoltre, secondo la Suprema Corte, «non c’è dubbio che – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – la modalità specifica di custodia adottata dall’imputato è da ritenersi idonea ai fini della predetta fattispecie incriminatrice, in quanto sottraeva l’arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che frequentavano l’abitazione, non richiedendosi al riguardo, per quanto sopra esposto, l’adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.)»[69].



[1] Si ricordi, tra l’altro, che la competenza legislativa in materia di «armi, munizioni ed esplosivi», ex art. 117, comma II, lett. d), Cost., appartiene, in via esclusiva, allo Stato, con esclusione, quindi, della competenza legislativa regionale (in tema, Corte cost. n. 126/2022).

[2] Necessario, dunque, per districarsi in questo dedalo di norme, la consultazione di opere di privati, quali: Codice delle armi e degli esplosivi commentato, a cura di Mori E., La Tribuna 2022; Iovino P. F., Manuale delle leggi amministrative e penali in materia di armi, Giappichelli 2020; Russo I., Sistema penale di armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro, Dike Giuridica, 2012.

[3] Si ragiona da tempo di «incuria legislativa nella disciplina delle armi», di «una legislazione di cui va lamentata non tanto la severità, quanto – per casi dire – la cecità. Vale a dire l’indiscriminato ricorso, spesso in funzione meramente dimostrativa o “propagandistica”, alla sanzione penale, senza distinzione, senza analisi, senza insomma un appropriato sforzo di riflessione nella costruzione delle fattispecie»: Palazzo F., Ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle armi e degli esplosivi, in Cass. pen., 1986, pagg. 1694 e 1701.

[4] Sul tema, volendo, D’Elia G., Rentería Díaz A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, Carocci, 2008.

[5] Cfr. Civello G., Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale, in Digesto IV disc. pen., II agg., Utet 2013 (One legale), § 1: «un corpus affatto complesso ed eterogeneo, a tutt’oggi non ancora adeguatamente ordinato in un auspicabile testo unico»; il quale A., poi, esprime il condivisibile convincimento secondo cui: «Evidente la necessità di un approfondito ripensamento dell’intera disciplina normativa, anche al fine di adeguare il sistema sanzionatorio ai principi di certezza, tassatività e determinatezza, nonché al principio di colpevolezza, sotto il profilo della conoscibilità ed intelligibilità della fattispecie normativa da parte del cittadino».

[6] Il predetto art. 20 si riferisce, invero, anche alle armi da guerra e tipo guerra, le quali però non sono più legittimamente detenibili dai privati a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge n. 110/1975, fatta salva una deroga per quelle già autorizzate (art. 10).

[7] Introdotto dall’art. 9, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), unitamente alla contestuale abrogazione, con il comma 2 del predetto art. 9, dell’art. 702 c.p.

[8] L’art. 20-bis, nel richiamare solo i commi I e II dell’art. 2 della medesima legge n. 110/1975, ne esclude l’applicabilità, tra l’altro, alle armi da sparo «denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule».

[9] Introdotte, rispettivamente, con l’art. 3, comma 1, lettera e) e con l’art. 5, comma 1, lettera m) del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE).

[10] Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

[11] Le violazioni alle disposizioni del Tulps, per le quali non è prevista una sanzione diversa, «sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206» (art. 17 Tulps).

[12] La disposizione prosegue così: «nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l’introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti».

[13] Ex plurimis, Cass. pen. n. 39701/2016 e n. 15567/2022.

[14] Cass. pen. n. 31055/2018.

[15] Ex plurimis, TAR Lombardia - Milano, sent. n. 1160/2022, il quale precisa che «a fronte del provvedimento di divieto di detenzione assunto dal Prefetto, la revoca della licenza di porto d’armi e di collezione di armi da parte del Questore costituisce una conseguenza naturale e praticamente vincolata».

[16] Marinucci G, Dolcini E., Gatta G.L., Manuale di diritto penale. Pt. Gen., Giuffrè, X ed., 2021, pagg. 271 ss.; Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Pt. Gen., Zanichelli, VIII ed., 2019, pagg. 217 ss.; Pulitanò D., Diritto penale, Giappichelli, IX ed., 2021, pagg. 175 ss.

[17] A proposito del reato di detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p., Cass. pen. n. 21019/2021 afferma che «I reati in materia di armi tutelano l’interesse alla sicurezza pubblica». Come s’è già visto, anche l’art. 20 legge n. 110/1975, finalizza la diligente custodia all’«interesse della sicurezza pubblica».

[18] Con specifico riguardo alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, l’art. 38, comma III, Tulps ragiona espressamente di «tutela dell’ordine pubblico».

[19] Cfr. Pulitanò D., Diritto penale, cit., pag. 176: «La costruzione di fattispecie di pericolo presuppone che possa essere data una (non scontata) risposta affermativa alla domanda se sia possibile sciogliere l’intreccio fra aspetti soggettivi (la sensazione di timore), aspetti valutativi (definizione del rischio non accettato o non accettabile) e aspetto fattuale, scientifico. Soltanto un pericolo obiettivamente rilevabile, e non meramente ‘soggettivo’, può essere assunto a elemento di un fatto tipico di reato, rispondente ai princìpi di tassatività e offensività».

[20] V., da ultimo, Corte cost. n. 211/2022, § 7.1, con la quale la Corte costituzionale ha nuovamente ribadito, tra l’altro, come il principio di offensività operi su due piani distinti, prima, come criterio normativo, poi, come criterio interpretativo: «da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto»); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività «in concreto»)».

[21] Tribunale di Lagonegro, ord. 14/01/2022, Red. Lombardi F., pag. 8, in Giurisprudenza Penale Web 2022.

[22] Cass. pen. n. 30017/2020.

[23] Sul tema, Viganò F., Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Aa.Vv., La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, ESI, 2016, pagg. 213 ss.

[24] Su cui, anche per gli opportuni distinguo, Manes V., Nicosia E., Art. 7, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole S., De Sena P., Zagrebelsky V., Cedam, 2012.

[25] Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], GIEM Srl e altri c. Italia (merito), 28 giugno 2018, § 242.

[26] L’omessa denuncia di detenzione è soggetta alla sanzione, ex artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), per le armi e munizioni da guerra e tipo guerra, della «reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro», pene «ridotte di un terzo» per le armi comuni da sparo. Invece, l’omessa denuncia di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo (e di caricatori, quando soggetti a denuncia di detenzione), è punita dall’art. 697 c.p. «con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371», con l’opportuna precisazione che, «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 c.p., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all’impiego»: Cass. pen. n. 17744/2018.

[27] Cass. pen. n. 13570/2017.

[28] Cass. pen. n. 6827/2013. Conf., in precedenza, Cass. pen. n. 7154/2000 e, successivamente, Cass. pen. n. 3590/2017.

[29] Cass. pen. n. 20192/2018. Conf., tra le tante, con analoga motivazione, benché ora sull’art. 20 ora sull’art. 20-bis, Cass. pen. n. 46265/2004; n. 12295/2004; n. 1868/2000. Contra, ritenendo contraria all’art. 20 la detenzione di due fucili «all’interno dell’armadio collocato nella camera da letto […]: armadio non chiuso a chiave, né sottoposto ad alcuna cautela per evitarne l’apertura», Cass. pen. n. 41118/2018. E, nello stesso senso, in riferimento all’art. 20, anche Cass. pen. n. 3461/2018, con riguardo alla «detenzione delle tre armi all’interno dello stesso mobile, non chiuso a chiave, collocato all’interno di stanza, facilmente accessibile, di unità immobiliare non munita di porta blindata di accesso».

[30] Cass. pen. 5435/2005.

[31] Cass. pen. n. 24060/2003.

[32] Cass. pen. n. 28826/2019.

[33] Cass. pen. n. 32592/2018.

[34] Cass. pen. n. 50445/2017.

[35] Cass. pen. n. 15541/2004. Conf. n. 44122/2016, n. 20740/2020.

[36] Cass. pen. 8027/2011.

[37] Cass. pen. n. 9088/2017.

[38] Cass. pen. n. 4782/1998.

[39] Cass. pen. n. 47299/2011.

[40] Cass. pen. n. 26773/2016.

[41] Cass. pen. n. 13007/2020.

[42] Cass. pen. n. 30017/2020.

[43] Cass. pen. n. 16893/2021.

[44] In questo senso, anche Cass. pen. n. 34604/2018, per il caso di furto di una pistola detenuta in un cassetto senza serratura, secondo la quale «la diligenza avrebbe dovuto essere ancor più elevata avuto riguardo al fatto che l’imputato abitava in una casa isolata in aperta campagna».

[45] Cass. pen. n. 54088/2017.

[46] Cass. pen. n. 6319/2018.

[47] Cass. pen. n. 26787/2022.

[48] Cass. pen. n. 30590/2018.

[49] Cass. pen. n. 21282/2017.

[50] Cass. pen. n. 35453/2021.

[51] Cass. pen. n. 16609/2013.

[52] Cass. pen. n. 11334/2021. Nello stesso senso, con riguardo a un fucile appeso a una parete dell’abitazione, Cass. pen. n. 19565/2020.

[53] Cass. pen. n. 10197/2018.

[54] Cass. pen. n. 39794/2018.

[55] Cass. pen. n. 15859/2020.

[56] Cass. pen. n. 46259/2012.

[57] Cass. pen. n. 22343/2021.

[58] Cass. pen. n. 25160/2016.

[59] Cass. pen. n. 28255/2021.

[60] Cass. pen. n. 13005/2006.

[61] Cass. pen. n. 24271/2004.

[62] Cass. pen. n. 4870/1998.

[63] Cass. pen. n. 7142/2022.

[64] Cass. pen. n. 1507/2017.

[65] Cass. pen. n. 28799/2019.

[66] Cass. pen. n. 29849/2019.

[67] Cass. pen. n. 42210/2017.

[68] Cass. pen. n. 15170/2017.

[69] Cass. pen. n. 16314/2018.


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