Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 995 - pubb. 25/10/2007

Telecomunicazioni e tentativo obbligatorio di conciliazione

Tribunale Pescara, 26 Ottobre 2007. Est. Falco.


Telecomunicazioni – Controversie tra utenti ed esercenti il servizio – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Condizione di procedibilità – Sussistenza.



Costituisce condizione di procedibilità anche dell’azione cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed organismi esercenti un servizio di telecomunicazioni. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


 


 R.G. N. 4535/2006

ORDINANZA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 19.10.2006;

letti gli atti di causa e le contrapposte deduzioni delle parti.

Osservato che risulta fondata l’eccezione preliminare sollevata da parte resistente di improcedibilità della domanda cautelare per omesso previo esperimento da parte del ricorrente del necessario tentativo di conciliazione obbligatorio stragiudiziale previsto dalla legge nella materia di cui è causa.

Si premette in fatto ed in sintesi che:

·                  La controversia di cui è processo ha ad oggetto (nei termini meglio precisati negli atti processuali allegati) l’esecuzione della fornitura di un servizio di telecomunicazione (servizio telefonico) tra un “organismo di telecomunicazioni” (la società TELECOM ITALIA S.p.a.) ed un utente che utilizza il relativo servizio di telecomunicazione (il XXX).

·                  In particolare il ricorrente deduce l’inadempimento da parte della TELECOM ITALIA del contratto di abbonamento al servizio telefonico stipulato tra le parti, lamentando la colpevole omessa indicazione della propria qualifica professionale di avvocato al fianco del proprio nominativo iscritto nell’elenco telefonico abbonati “Paginebianche”.

Si deve a questo punto osservare in diritto che:

·                  L’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") stabilisce che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze […]. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

·                  Con Deliberazione 19 giugno 2002 (GU n. 167 del 18/07/2002) (“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. Deliberazione n. 182/02/CONS”) l’Autorità delle Garanzie per le Telecomunicazioni- in espressa attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sopra richiamato- ha adottato il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti stabilendo- per quanto qui interessa- che:

·                  Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità (ossia gli utenti che lamentino un disservizio o sollevino una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata: cfr. la nozione di “reclamo” di cui all’art. 1 lett. m dell’Allegato) e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio” (art. 3 dell’allegato: “Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”).

· Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (Art. 12 dell’allegato: “Conciliazione presso altri organismi”).
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine (30 giorni) per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza (Art. 4. dell’Allegato alla citata delibera: “Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione”).

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 5, comma II dell’allegato).

Ritenuto quindi ed in sintesi che:

·                  La legge in esame esige- per una evidente esigenza deflattiva del contenzioso giudiziale in una materia potenzialmente coinvolgente migliaia di utenti dei servizi di telecomunicazioni- un previo esperimento da parte dell’utente di un tentativo di “soluzione non giurisdizionale delle controversie”.

·                  La legge medesima ha delegato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a disciplinare con propri provvedimenti ed in modo più specifico le modalità per la “soluzione non giurisdizionale delle controversie” nella materia in questione.

·                  L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha quindi codificato un apposito procedimento stragiudiziale deputato ad accogliere il predetto tentativo obbligatorio di conciliazione, contestualmente individuando nei Corecom regionali e nelle locali Camere di Commercio (quali organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo) gli organi istituzionalmente competenti a tentare la chiusura non giudiziale delle vertenze.

·                  La medesima Autorità ha riservato all’utente la facoltà di scegliere di ricorrere al Corecom ovvero alla Camera di Commercio territorialmente competente.

·                  Ciò che resta fermo è tuttavia l’obbligo per l’utente di tentare- innanzi all’uno o all’altro organismo- una conciliazione stragiudiziale con la controparte.

·                  Fermo restando il predetto obbligo, nelle regioni- quale l’Abruzzo- in cui il Corecom non ha ancora ricevuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le relative deleghe (cfr. la dichiarazione rilasciata dal Corecom al ricorrente), questa facoltà di scelta per l’utente è di fatto frustrata, dovendo il medesimo necessariamente esperire il tentativo di conciliazione (che resta obbligatorio) innanzi a quegli “altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo” (Camere di Commercio) che, come visto, hanno – per espressa “delega legislativa”- la competenza a “cercare” in materia la conciliazione medesima, competenza in astratto concorrente con quella del Corecom ma, in concreto, esclusiva nelle Regioni in cui questi ultimi organismi non hanno ancora avuto le necessarie deleghe per agire.

Osservato altresì che è indubbio che il previo esperimento di un tale tentativo obbligatorio di conciliazione costituisca condizione di procedibilità anche dell’azione cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale in quanto:

·                  L’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249, nel sancire l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione summenzionato, stabilisce che fino all’esperimento del medesimo non può proporsi “ricorso in sede giurisdizionale”, ossia utilizza una formula ampia e generica nella quale è certamente sussumibile sul piano letterale anche il ricorso giurisdizionale “cautelare”;

·                  Quando il legislatore- nel prevedere per determinate materie un tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi ad organi non giurisdizionali- non ha voluto condizionare al previo esperimento dello stesso la procedibilità della tutela giurisdizionale cautelare, lo ha detto espressamente (cfr., nella materia delle controversie individuali di lavoro, l’art. 412 bis, ultimo comma c.p.c.: “Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione [presso la commissione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.] non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV”); onde non sembra irragionevole interpretare il silenzio del legislatore ex L. n. 249/97 sul punto come volontà dello stesso di condizionare anche la procedibilità della tutela giurisdizionale cautelare al previo esperimento del tentativo di conciliazione, in un’ottica accentuatamente deflattiva del contenzioso giurisdizionale in materia;

·                  Sul piano della tutela sostanziale dei “diritti negoziali” dell’utente, la estrema brevità del termine normativamente stabilito per la chiusura della procedura conciliativa (30 giorni: cfr. l’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249) ed alla cui scadenza è possibile adire l’autorità giudiziaria (cfr. la norma appena citata: “ […] Per le predette controversie […] non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”) garantisce comunque all’utente l’accessibilità in tempi brevi alla tutela giurisdizionale cautelare;

·                  Infine, la possibilità espressamente riconosciuta all’utente di chiedere all’autorità competente per la procedura conciliativa, sia contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, sia nel corso della relativa procedura, l'adozione di “provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa” (Art. 5. Allegato A alla delibera n. 182/02), ossia la possibilità di ottenere già in quella sede provvedimenti cautelari stragiudiziali a fronte di qualsivoglia forma di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni appare tutelare in modo compiuto l’utente anche nelle more della procedura conciliativa (per il conforme principio per cui “il regime di improponibilità del ricorso in sede giurisdizionale che consegue al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento 19 giugno 2002 emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, deve ritenersi applicabile anche alle azioni proposte in sede cautelare”, cfr. anche Trib. Mantova 27.12.2005, G.U. De Simone).

Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie deve a questo punto osservarsi che:

·                  L’utente lamenta- per usare la terminologia di cui alla normativa sopra citata- la colpevole violazione da parte della TELECOM ITALIA dei propri diritti nascenti dal contratto di abbonamento telefonico ripassato tra le parti (diritto alla corretta inserzione nell’elenco abbonati).

·                  Egli quindi lamenta un disservizio sollevando una questione la quale- attenendo all’oggetto ed alle modalità della prestazione erogata dalla resistente- doveva essere necessariamente “passare”- per espressa previsione legislativa- per un previo tentativo di conciliazione stragiudiziale innanzi agli altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo (Camere di Commercio).

·                  Egli tuttavia non ha esperito- previamente all’instaurazione della presente causa- il predetto tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio ( circostanza non contestata) onde la relativa domanda giudiziale deve ritenersi improcedibile.

·                  La asserita non gratuità dell’accesso alla Camera di Commercio potrebbe valere come ragione di personale valutazione da parte dell’utente- in sede di esperimento del predetto tentativo di conciliazione- di non convenienza della chiusura bonaria in tale sede della controversia con la controparte, giammai come giustificazione della scelta unilaterale del medesimo- in violazione di quanto stabilito dalla legge- di non tentare la conciliazione medesima e di invocare direttamente la tutela giudiziale.

·                  Parimenti le asserite lungaggini (prospettate dal ricorrente) della procedura conciliativa “offerta” dalle Camere di Commercio legittimerebbero l’utente non già a “saltare” il filtro conciliativo stragiudiziale in esame bensì, per espressa opzione legislativa (cfr. il richiamato art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249), a ricorrere senz’altro- trascorsi inutilmente 30 giorni dalla proposizione dell’istanza- alla tutela giudiziale.

Il ricorso deve essere quindi rigettato in rito per omesso esperimento da parte della ricorrente del previo tentativo stragiudiziale di conciliazione sopra menzionato.

Spese compensate in ragione della novità e peculiarità della vicenda e della non uniformità degli indirizzi interpretativi allo stato formatisi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale.

P.Q.M.

Rigetta in rito il ricorso perché improcedibile per le causali di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi.

Pescara, 25.10.2006

Il Giudice

Dott. Gianluca Falco