Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9670 - pubb. 11/11/2013

Giudizio ex art. 148 c.c.: cognizione piena ed estesa alle sopravvenienze

Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 2013, n. 17831. Est. Dogliotti.


Separazione – Provvedimento del giudice – Imposizione dell’obbligo di pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale – Decisione ex officio in assenza di domanda sul punto del coniuge – Legittimità – Sussiste.



Il giudizio di opposizione ex art. 148 c.c. è costituito dalla cognizione piena della controversia e la relativa decisione può consistere non solo nella conferma o nella revoca del decreto, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa. Del resto è lo stesso art. 148 c.c. che prevede la possibilità di richiedere modificazione o revoca del provvedimento. Va per di più considerata che, per ragioni di economia processuale, il giudice, stante anche la possibilità di provvedere di ufficio riguardo ai minori, può esaminare profili di novità successivi al ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale