Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9656 - pubb. 06/11/2013

Mantenimento dei figli maggiorenni e stato di disoccupazione

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013, n. 24424. Est. Bisogni.


Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenne – Cessazione – Requisiti ed oneri probatori.

Obbligo di mantenimento dei figli – Stato di disoccupazione – Eliminazione dell’assegno – Esclusione – Occupazione anche saltuaria – Capacità lavorative.



L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. Civ., sezione I, n. 19589 del 26 settembre 2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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