Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9115 - pubb. 13/06/2013

Sequestro conservativo di azioni di S.p.A., esecuzione ed effetto delle annotazioni sul titolo e sul libro soci

Tribunale Nola, 14 Maggio 2013. Est. Giuseppa D'Inverno.


Sequestro conservativo di azioni di s.p.a. – Esecuzione ai sensi dell’art. 678 c.p.c. con le modalità del pignoramento presso il debitore ex art. 518 c.p.c. – Sufficienza della mera notificazione dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 492 c.p.c. al debitore ed alla società.

Sequestro in generale di un diritto menzionato in un titolo di credito – Annotazione del vincolo sul titolo e sul libro soci – Necessità esclusivamente ai fini dell’opponibilità a terzi cessionari non legittimati.



Il sequestro conservativo di azioni si esegue, con effetto nei confronti della società emittente e del debitore sequestrato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., con le modalità del pignoramento presso il debitore ex art. 518 c.p.c. e, dunque, mediante semplice notifica dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. alla società ed al debitore sequestrato. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)

Il combinato disposto degli artt. 1997, 2024 e 2022, comma 3, c.c. stabilisce che il sequestro di un diritto menzionato in un titolo di credito non ha effetto nei confronti dell’emittente se non si attua sul titolo e che tale attuazione avviene mediante annotazione a cura e responsabilità della società emittente. Le dette annotazioni sul titolo e sul libro soci servono, tuttavia, solo affinché la società emittente possa rendere opponibile il vincolo a terzi cessionari nei modi previsti nei termini di legge. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Edgardo Riccardi



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