Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9059 - pubb. 05/06/2013

Cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti, funzione, insufficienza dell'annotazione, danno non patrimoniale e prova

Tribunale Brindisi, 19 Aprile 2013. Est. Natali.


Registro Informatico dei Protesti - Ritardata cancellazione del nominativo - Completezza dell’informazione - Insufficiente - Immediata percepibilità e intellegibilità dell’informazione - Necessità.

Registro informatico dei Protesti - Cancellazione del protesto - Ratio - Eliminazione di una informazione potenzialmente pregiudizievole per il protestato - Massima di comune esperienza - Protesto - Circostanza idonea ad incidere sulla fiducia, del mercato, nella solvibilità del segnalato.

Illegittima pubblicazione del protesto - Prova in re ipsa - Inammissibilità - Prova per presunzioni e ricorso a massime di comune esperienza - Ammissibilità.



In materia di ritardata cancellazione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti a seguito di riabilitazione, ad una valutazione ictu oculi - qual è quella che contraddistingue, secondo l’id quod plerunque accidit, l’approccio di chi visiona il percorso debitorio - creditorio di un soggetto con cui voglia contrarre o che voglia finanziare - non assume rilievo solo la completezza dell’informazione - derivante dalla “combinazione” del protesto con l’annotazione della riabilitazione - ma anche la  sua immediata percepibilità e intellegibilità. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La ratio della previsione normativa in materia di cancellazione dei dati relativi al protesto dal registro informatico, è da rinvenirsi nell’esigenza di assicurare la eliminazione di una informazione potenzialmente pregiudizievole per il protestato che deve risultare uti non esset; rispondendo ad una massima di comune esperienza che l’essere stato destinatario di protesti è circostanza che - al di là dell’eventuale   riabilitazione - è idonea ad incidere sula fiducia del mercato nella solvibilità del segnalato proprio perchè indicativa di una condizione, seppur passata, di difficoltà o di ritardo nell’adempiere e, come tale, sotto questo aspetto, è per lui pregiudizievole. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Sotto il profilo probatorio, nel caso di illegittima pubblicazione del protesto, la prova del danno non può ritenersi in re ipsa, poiché il danneggiato deve fornire la prova sia dell'esistenza che dell'entità dell'effettivo pregiudizio subito, poiché, trattasi di fatto solo potenzialmente produttivo di danno che implica il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto; nondimeno, la prova può essere data mediante presunzioni e, quindi, anche mediante il ricorso all’id quod plerunque accidit. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali



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