Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 882 - pubb. 01/07/2007

Diffusione di messaggi tramite sito internet e responsabilità del proprietario

Tribunale Napoli, 08 Agosto 1997. Est. Schifani.


Concorrenza sleale - Confusione - Diffusione di messaggi pubblicitari tramite sito Internet - Corresponsabilità ex art. 2043 c.c. - Nome e segni distintivi - Nome di dominio Internet - Obblighi del proprietario - Equiparabilità ad organo di stampa - Responsabilità del titolare del nome di dominio Internet per eventuali illeciti realizzati attraverso il contenuto delle pagine internet.



La diffusione di un messaggio promozionale mediante l'uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda può ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore. Se, poi, la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo, quale è oggi « Internet », l'idoneità allo sviamento della clientela risulta ancora più evidente. L'attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti, invece, in via esclusiva, ai prodotti di una società concorrente integra a sua volta atto di concorrenza sleale censurabile ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c. (c.d. appropriazione di pregi) La presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie, appartenenti, in realtà, ad azienda concorrente è ancora atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. (in questo senso, per un caso analogo, v. Trib. Milano 21 luglio 1994). La diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa concorrente, è, allo stesso modo, sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. Il terzo non imprenditore che diffonde messaggi pubblicitari tramite il sito Internet da lui gestito, partecipa all'illecito concorrenziale posto in essere da un imprenditore verso un concorrente ed è, quindi, corresponsabile con l'autore principale dell'atto concorrenziale ex art. 2043 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza, il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori (e certamente, oggi, la rete «Internet », quale « sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche » è equiparabile a un organo di stampa: v., in questo senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo 1997) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari. Il titolare di un nome di dominio Internet risponde, pertanto, degli illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito. Lo stesso principio è da ritenersi applicabile al titolare del nome di dominio che si limita alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo.


 


Con ricorso depositato il 4 luglio 1997, la « Mario Cirino Pomicino S.p.A. », ha invocato, in via d'urgenza, nei confronti della s.a.s. GE.R.EDIL., della s.r.l. EASY COMPUTER & SOFTWARE e della s.r.l. K.J.W.S., tutela inibitoria avverso l'ulteriore diffusione, sulla rete telematica « Internet », di messaggi implicanti l'utilizzazione dei segni distintivi riservati alla società ricorrente e l'imitazione servile delle sue iniziative imprenditoriali.

Nel costituirsi all'udienza di comparizione, la s.r.l. EASY COMPUTER & SOFTWARE e la s.r.l. K.J.W.S. hanno eccepito una totale estraneità ai fatti di causa e dedotto, pertanto, difetto di legittimazione passiva; la s.a.s. GE.R.EDIL ha chiesto il rigetto della domanda, per infondatezza dei suoi presupposti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va integralmente accolto.

Va preliminarmente evidenziata l'opportunità di differenziare la posizioni delle parti resistenti che cooperano nell'illecito concorrenziale, in quanto, come si vedrà, diversi sono i titoli di responsabilità imputabile alla s.a.s. GE.R.EDIL. da una parte, e alla s.r.l. EASY COMPUTER & SOFTWARE e alla s.r.l. K.J.W.S. dall'altra.

Giova, inoltre, premettere che il carattere di sommarietà, connaturato alla cognizione del giudice della cautela, implica un giudizio di mera verosimiglianza in ordine alla sussistenza del diritto che, in via d'urgenza, è fatto valere dal ricorrente. Nel presente giudizio, i fatti posti a fondamento della pretesa azionata appaiono, allo stato, provati in maniera adeguata e comunque funzionale alla declaratoria di sussistenza del fumus boni juris.

In primo luogo, la dedotta risoluzione del rapporto di agenzia tra Mario Cirino Pomicino S.p.A. e GE.R.EDIL. s.a.s., con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione - da parte di quest'ultima - in ordine a ogni successiva attività promozionale dei chiusini marchiati «MCP », è adeguatamente provata dalla documentazione in atti (v. raccomandata del 15 maggio 1997), e comunque non contestata da parte resistente.

A partire da quella data, la s.a.s. GE.R.EDIL. non era più autorizzata a svolgere attività promozionale alcuna per conto della Mario Cirino Pomicino S.p.A. Essa ha, invece, utilizzato due siti «Internet » (denominati, rispettivamente « GE.R.EDIL. » e « Mario Cirino Pomicino »), per diffondere messaggi promozionali nei quali dichiarava di essere « Agente generale per l'Italia nel settore dei chiusini in ghisa sferoidale », riproduceva la lista clienti della M.C.P. S.p.A., indicandola come propria, utilizzava la sigla « mcp » - segno distintivo della ricorrente - e riproduceva fotografie tratte dal catalogo della Mario Cirino Pomicino.

Tanto risulta dedotto e provato da parte ricorrente, che allega la riproduzione in stampa delle ricerche sul sistema « Internet », ove, ancora alla data del 1° agosto 1997, l'utente può leggere i messaggi promozionali in contestazione.

A riprova dell'attendibilità di tale documentazione vi è la dichiarazione ammissoria di parte resistente, che testualmente afferma « ... la diffusione della pagina Internet recante i segni distintivi della M.C.P. S.p.A. è stata mantenuta solo per pochi giorni dopo l'interruzione del rapporto », salvo poi negare qualsiasi carattere di illiceità alle condotte così poste in essere.

Epperò, della eccepita legittimità di tali atti nessun riscontro probatorio viene fornito da parte resistente.

Deve, invece, ritenersi che: la diffusione di un messaggio promozionale (contraddistinto dalla sigla « MCP », ovvero allocato in un sito « Internet » intitolato « Mario Cirino Pomicino ») è sicuramente atto di concorrenza sleale, poiché l'uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda può ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore (se, poi, la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo, quale è oggi « Internet », l'idoneità allo sviamento della clientela risulta ancora più evidente); l'attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti, invece, in via esclusiva, ai prodotti della società ricorrente, integra a sua volta atto di concorrenza sleale censurabile ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c. (c.d. appropriazione di pregi); la presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie, appartenenti, in realtà, alla Mario Cirino Pomicino S.p.A., è ancora atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. (in questo senso, per un caso analogo, v. Trib. Milano 21 luglio 1994); la diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa concorrente, è, allo stesso modo, sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.

Quanto alla invocata, concorrente responsabilità della EASY COMPUTER & SOFTWARE e della K.J.W.S., va premesso che è documentalmente provata (e neppure contestata da controparte) la titolarità in capo alle resistenti dei domain names rispettiva-mente contrassegnati dalla sigla rimini.com e queen.it. Tali società hanno curato l'approntamento e la diffusione dei messaggi immessi in rete per conto della GE.R.EDIL.: in particolare, la EASY COMPUTER & SOFTWARE ha convenzionalmente pattuito con la GE.R.EDIL. un servizio per la creazione e la pubblicazione di pagine pubblicitarie sulla rete « Internet » (v. scrittura privata del 14 aprile 1997, agli atti).

La K.J.W.S. s.r.l. è, invece, esclusiva titolare del « dominio » (contrassegnato « queen.it »), del quale cura la manutenzione tecnica, laddove la gestione dei servizi telematici con collocazione dei motori di ricerca, creazione e albergazione delle pagine « HTML », ospitate nel domain name di sua proprietà è affidato a una terza società (la « Pound & Star s.r.l. »), che ha direttamente negoziato con la GE.R.EDIL. le condizioni per l'accesso ai siti telematici di rete.

Orbene, l'art. 2598, n. 3, c.c. prevede espressamente che l'atto di concorrenza sleale può essere compiuto anche « indirettamente ». La problematica del coinvolgimento di terzi non imprenditori nell'atto di concorrenza sleale è al centro di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intenso ed estremamente tormentato.

Secondo una parte della giurisprudenza, chi coopera all'atto di concorrenza sleale risponde in solido con l'imprenditore in virtù del precetto di cui all'art. 2598 c.c., e non secondo la disciplina generale dell'illecito civile, con la conseguenza che le sanzioni tipiche della disciplina della concorrenza sleale saranno applicabili nei confronti dell'autore materiale non imprenditore, indipendentemente dal ricorrere dell'elemento psicologico del dolo o della colpa (v. ex multis Cass. 16 aprile 1983 n. 2634).

La tesi più convincente resta, peraltro, quella che àncora la corresponsabilità dell'extraneus alla sussistenza dei requisiti soggettivi dell'illecito aquiliano: il collegamento tra concorrente sleale e terzo può essere della più diversa natura (preposizione institoria, lavoro subordinato, contratto), purché il terzo operi con dolo o colpa a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore (per la riconducibilità del concorso nell'illecito concorrenziale al genus della responsabilità aquiliana, v. Cass., Sez. un., 15 marzo 1985 n. 2018; Cass. 18 novembre 1991 n. 13623).

Ciò posto, è necessario verificare se nella condotta della EASY COMPUTER & SOFTWARE e della K.J.W.S. siano ravvisabili gli estremi di una compartecipazione colpevole agli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla GE.R.EDIL. e se, in particolare, la disponibilità e gestione di un domain name nell'ambito della rete «Internet » implichi delle precise responsabilità a carico dei titolari.

Orbene, le società resistenti hanno, nel caso di specie, autorizzato, consentito, comunque agevolato la diffusione dei messaggi pubblicitari commissionati dalla GE.R.EDIL.

Secondo consolidata giurisprudenza, il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori (e certamente, oggi, la rete «Internet », quale « sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche » è equiparabile a un organo di stampa: v., in questo senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo 1997) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari.

Si è, in particolare, statuito che il proprietario dell'organo di comunicazione è corresponsabile con l'imprenditore, autore dell'illecito concorrenziale, allorquando « il contenuto della pubblicazione integri oggettivamente gli estremi della concorrenza sleale » (Trib. Milano, decr. 29 aprile 1976).

Grava, infatti, sull'editore un obbligo di diligente verifica circa la « legittima titolarità del segno distintivo da parte dell'inserzionista » (Trib. Milano 31 gennaio 1980), nonché di « controllo preventivo in ordine al contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta » (Trib. Napoli, ord. 15 giugno 1994).

Nel caso di specie, il difetto di diligenza da parte delle due società resistenti integra l'elemento soggettivo della colpa, presupposto ineludibile, per quanto sopra detto, ai fini della configurabilità di un concorso dell'extraneus nell'illecito concorrenziale dell'imprenditore. La carenza di vigilanza è, nel nostro caso, tanto più censurabile in considerazione dell'eccezionale diffusione dello strumento di comunicazione utilizzato (le moderne tecniche telematiche on line sulla rete « Internet »), che imponeva al diligente professionista una più intensa attività di controllo.