Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8777 - pubb. 01/07/2010

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Appello Palermo, 15 Marzo 2013. .


Obblighi informativi dell'intermediario – Estensione, in ragione della operatività pregressa – Rilevanza di precedenti operazioni speculative – Non sussiste.



L'acquisto di altri titoli a rischio in epoca antecedente all'operazione contestata non fa venire meno l'obbligo, della banca, di fornire informazioni adeguate, relative alle caratteristiche dei titoli, alla mancanza di rating, alla solidità patrimoniale dell'ente emittente, e, quindi, alla effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il proprio debito alla scadenza. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)