Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8685 - pubb. 25/03/2013

Sistema dei crediti formativi e restrizione della concorrenza

Corte Giustizia UE, 28 Febbraio 2013. Est. Arabadjiev.


Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili – Articolo 101 TFUE – Associazione di imprese – Restrizione della concorrenza – Giustificazioni – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE.



Un regolamento come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi (Regulamento da Formação de Créditos), adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili), deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La circostanza che un ordine professionale, quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non è idonea a sottrarre all’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE le norme promulgate da tale ordine professionale, purché esse siano imputabili esclusivamente a quest’ultimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La circostanza che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri di detto ordine professionale non incide sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE, dal momento che la violazione censurata al medesimo ordine professionale concerne un mercato nel quale esso stesso esercita un’attività economica. (1) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


(1) Un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Testo Integrale