Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 842 - pubb. 01/07/2007
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Appello Brescia, 25 Febbraio 1998. Est. Paola Carosella.
Credito della Cassa Operai Edili - Privilegio - Sussistenza.
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
FIGLIOLI Dott. Vito, Presidente
NALIN Dott. Stefi Consigliere
CAROSELLA Dott.ssa Paola Consigliere rel.
ha pronunziano la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa con atto d’appello notificato il giorno 2 agosto 1994 n. 1596 cronol. UNEP del Tribunale di Mantova e posta in deliberazione all’udienza collegiale dal 25 febbraio 1998
Da
CASSA OPERAI EDILI, in persona del Presidente
C o n t r o
FALLIMENTO I.C.F.A.D., in persona del Curatore Rag. Alessandro DE VINCENZI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 30 settembre 1993/22 febbraio 1994.
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
In riforma della appellata sentenza n. 176/94 in data 30 marzo 1993 / 22 febbraio 1994 del Tribunale di Mantova, ammettere al passivo del Fall. I.C.F.A.D. S.R.L. il credito dell’appellante COE come segue:
A)in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e 2777 lett. a c.c.:
1)per indennità di accantonamento premio di professionalità e diritto allo studio per capitali L.20.907.870;
2)per danni da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme di cui sopra al n.°1 rivalutate dal dì di mensile debenza al 10 marzo 1992, data di esecutorietà dello stato passivo L.7.168.735;
B)in via chirografaria per contributi sindacali per capitali L.345.130 con gli interessi legali dal dì di mensile debenza al 7 novembre 1991, data della dichiarazione di fallimento, L. 42.662.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell’art. 101 L.F. depositato il 31 luglio 1992 la Cassa Operai edili –COE – di Mantova in persona del Presidente, legale rappresentante “pro-tempore”, premesso di avere maturato, nei confronti della fallita società I.C.F.A.D. s.r.l., in dipendenza della iscrizione di questa all’associazione, crediti a vario titolo relativi al periodo ottobre 1989 – 0ttobre 1990, di essere in particolare creditrice:
a)di L.19.002.867 per omesso versamento dell’indennità di accantonamento di cui all’art. 6 dell’accordo provinciale integrativo; del contributo di professionalità edile (assimilabile allo scatto di anzianità in altri settori) di cui all’art. 10 dello stesso accordo e del contributo per diritto allo studio previsto dal successivo articolo 16;
b)di L.1.905.003 per omesso versamento dei contributi previsti dagli artt. 6 e 17 dell’accordo provinciale integrativo, dell’articolo 19 e degli articoli 11 e 15 dello stesso accordo, relativi alla erogazione in forma mutualistica, della parte di salario non versato dall’I.N.P.S. rispettivamente in caso: di malattia, infortunio e malattia professionale, di infortuni extraprofessionali, morte o invalidità permanente, dei contributi destinati allo studio dei problemi sulla sicurezza dell’attività lavorativa e dell’addestramento professionale;
c)di L.345.130 per omesso versamento dei contributi per quote sindacali nazionali e provinciali erogati dalla COE alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 21 dell’accordo provinciale integrativo;
ciò premesso, assumendo la natura retributiva dei crediti di cui al punto a) e la natura previdenziale e assistenziale di quelli di cui al punto b) , ne chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della società in via privilegiata rispettivamente ai sensi degli artt. 2751 bis n. 1 e 2754 C.C.- Chiedeva invece l’ammissione in via chirografaria del credito di cui al punto c).
Il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza venivano ritualmente notificati al curatore del fallimento il quale compariva personalmente dichiarando di non contestare l’ammontare dei crediti e la natura privilegiata degli stessi ai sensi dell’art. 2754 C.C. bensì il solo privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 C.C.-
Con sentenza n. 176/94 in data 30 settembre 1993 / 22 febbraio 1994, pronunciata in contumacia del curatore, il Tribunale di Mantova disponeva l’ammissione dei crediti al passivo del fallimento per L.11.789.508 in via chirografaria e per L.7.179.086, L. 3.800.111 e L.917.377 – oltre accessori – in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1,C.C. dichiarando le spese del giudizio non ripetibili nei confronti del Curatore. Motivava la decisione osservando: che la natura retributiva poteva essere riconosciuta soltanto ai crediti in ordine ai quali la Cassa svolgeva funzione di mera intermediazione nel passaggio delle somme riscosse dalle mani dei datori a quelle dei prestatori di lavoro (e cioè solo alle somme concretamente spettanti a questi ultimi e non a quelle spettanti alla COE quale creditrice in proprio); che gli accantonamenti mensili cui erano tenute le imprese assolvevano solo in parte alla funzione di trattamento economico per le voci di cui all’art. 6 dell’accordo provinciale integrativo e 20 del C.C.N.L., che come poteva evincersi dall’art. 7 dello statuto della Cassa e dall’art. 17 del menzionato accordo provinciale integrativo detti accantonamenti erano comprensivi anche dei contributi per l’iscrizione alla Cassa (posti dai contratti a carico dei lavoratori iscritti e perciò costituenti credito proprio della COE privo della invocata natura retributiva); che la natura retributiva andava esclusa anche per gli interessi convenzionali di mora del 12% annuo (art. 6 A.P.I.) siccome costituenti, ai sensi dell’art. 12 lett. D) dello statuto, una rendita della Cassa che ne era creditrice in proprio, che anche il contributo per professionalità edile (art. 10 A.P.I.) e il contributo per diritto allo studio (art. 16 A.P.I.) costituivano crediti propri della Cassa che li acquisiva per destinarli a fini mutualistici suoi propri, ripartendoli tra i lavoratori iscritti e che ne avevano diritto, senza alcuna concreta relazione con la retribuzione agli stessi spettante; che ai suddetti crediti non andava pertanto riconosciuta natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis C.C.; che andava inoltre esclusa la natura privilegiata, ex art. 2754 C.C., del credito per L.1.905.003 relativo ai contributi previdenziali e assistenziali indicati in ricorso in ragione della natura privata dell’assistenza e previdenza offerta dalla Cassa. Avverso tale sentenza interponeva appello la Cassa Operai Edili di Mantova con atto di citazione notificato il 1 agosto 1994 deducendo censure riconducibili a cinque motivi.
Il Fallimento non si costituiva neppure in questa sede. All’udienza collegiale del 25 febbraio 1998 la causa veniva assegnata in decisione sulle conclusioni dell’appellante come sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame l’appellante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la natura privilegiata dei crediti per i contributi di cui all’artt. 17 dell’accordo provinciale integrativo e 44 del C.C.N.L. nonché degli interessi convenzionali per ritardato pagamento. A tal fine rileva: che i contributi di cui all’art. 17 dell’accordo provinciale integrativo (d’ora in poi denominato A.P.I.) sono finalizzati (anche in base alle previsioni del protocollo aggiuntivo b, richiamato dallo stesso art.17) ad effettuare erogazioni a favore dei lavoratori in caso di malattia o infortunio, ad integrazione o in sostituzione delle indennità agli stessi corrisposte dagli Istituti Previdenziali; che la funzione dei suddetti contributi è, pertanto, quella di assicurare ai lavoratori ammalati o infortunati un’indennità pari al 100% della retribuzione; che i contributi in questione, così come gli interessi per ritardati pagamenti, figurano nell’elenco (contenuto nell’art. 12 dello statuto COE, intitolato “Fondi di esercizio”) delle somme che, pervenute per qualsiasi titolo alla Cassa devono da questa, per compito istituzionale, essere distribuite agli operai; che i reali destinatari di detti importi sono, pertanto, i lavoratori, che l’affermazione (secondo la quale detti contributi servirebbero a coprire le spese di funzionamento della Cassa) è indice di confusione tra i fondo di esercizio (art. 12) mediante il quale il COE adempie alle sue funzioni istituzionali in favore dei lavoratori, ed il patrimonio sociale della stessa (art. 11 dello statuto). Assumendo la natura retributiva del contributo in esame l’appellante ne chiede l’ammissione con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., così rettificando l’indicazione contenuta nel ricorso introduttivo dove era stato invocato il privilegio di cui all’art. 2754 c.c.-
Preliminarmente si impone di rilevare che tale domanda risulta pienamente ammissibile e non preclusa in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c.- La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 24 novembre 1992 n. 12527; Cass. 15 giugno 1988 n. 4082) è infatti univoca nell’escludere che la richiesta (in sede di opposizione allo stato passivo come pure in grado di appello) di un privilegio diverso da quello originariamente indicato integri domanda nuova; ciò in base al rilievo che essendo l’origine dei privilegi tassativamente stabilita dalla legge in correlazione alla causa del credito la relativa indicazione esula dal “petitum” della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito.
Fatta tale premessa si osserva che la censura nel merito appare fondata.
Il Tribunale ha individuato la linea di demarcazione tra natura privilegiata e non dei crediti vantati dall’appellante nei confronti della società fallita (in dipendenza della iscrizione di questa cassa), nella natura retributiva o meno delle varie ragioni di credito vantate, così riconoscendo alla COE la veste di mandataria dei dipendenti per l’incasso frazionato delle loro spettanze.
Tale “ratio decidendi” (che, condivisa dall’appellante, è da considerarsi acquisita come “regola iuris” per la decisione della vertenza in virtù del giudicato interno che su di essa si è formato) impone di riconsiderare in termini favorevoli alle aspettative della COE la natura del credito da questa vantato ai sensi dell’art. 17 dell’accordo provinciale integrativo (come integrato dalle disposizioni del protocollo aggiuntivo b in esso richiamato) e 44 del C.C.N.L. I contributi previsti da tale articolo, secondo quanto disposto dal protocollo aggiuntivo b) all’art. 3 comma 2° e 4° della voce “ trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale”, servono, infatti, ad effettuare erogazioni in favore dei lavoratori che incorrano negli eventi considerati (ad integrazione delle indennità previste ai prcedenti artt. 1 e 2) fino al raggiungimento di importo corrispondente al 100% della retribuzione. Pertanto è indubbio che essi costituiscano elementi integrativi della retribuzione dei lavoratori in quanto tali assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c..
L’importo risultante dal conteggio prodotto in allegato n. 20 da riconoscersi in via privilegiata risulta pari a L.1.191.478.
Per quanto riguarda gli interessi convenzionali di mora sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività soppresse previsti dall’art. 6, comma 4 A.P.I. va detto che essi non possono non partecipare della natura privilegiata del credito cui accedono (riconosciuta dal primo giudice in ragione della sua natura retributiva).
2)Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’esclusione della natura privilegiata effettuata con riferimento al credito relativo ai contributi di cui agli artt. 10 e 16 dell’A.P.I per professionalità edile e diritto allo studio. In proposito rileva: che il contributo per professionalità di cui all’art. 10, che richiama l’art. 32 del C.C.N.L., costituisce istituto corrispondente allo scatto di anzianità ed ha, quindi, natura retributiva; che la stessa natura ha contributo per diritto allo studio previsto dall’art. 93 lett. b) del C.C.N.L. e dall’art. 16 dell’A.P.I. in base alle specifiche previsioni della conversione 15 gennaio 1982, relativa all’affidamento alla COE del servizio inerente la gestione del “Fondo diritto allo studio”, che tale fondo è infatti costituito dalle somme versate mensilmente alla Cassa dalle imprese aderenti all’associazione sulle quali grava l’obbligo di “retribuire direttamente il dipendente con riferimento alle ore di permesso per lo studio, come se fossero state effettivamente lavorate”, salvo il diritto di richiedere al consiglio di amministrazione della COE, con cadenza mensile, il rimborso delle ore retribuite ai lavoratori - studenti.
La censura si appalesa fondata.
Richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine ai criteri di individuazione della natura privilegiata dei crediti della Cassa Edile relativi alle somme dovute dal datore di lavoro fallito a titolo di accantonamento e di contribuzioni, si osserva che i contributi in questione costituiscono entrambi elementi integrativi della retribuzione dei lavoratori. Il contributo per professionalità edile, che l’art. 32 del C.C.N.L. espressamente correla all’anzianità professionale, risulta infatti certamente equiparabile allo scatto di anzianità cui è pacificamente riconosciuta natura retributiva. Il contributo “per diritto allo studio“ risulta dal canto suo correlato al diritto del lavoratore di percepire la normale retribuzione con riferimento alle ore di permesso per lo studio come se fossero effettivamente lavorate (direttamente dal datore di lavoro il quale potrà chiederne il rimborso alla Cassa).
Sulla base dello stesso conteggio (allegato n. 20) gli importi da riconoscersi in via privilegiata risultano rispettivamente pari a L.5.921.231 e L.30.691.
3)Con il terzo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale, pur ammettendo con il privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. le voci (relative a riposi annui, festività soppresse, ferie, gratifica natalizia) previste dall’art. 20 del C.C.N.L., abbia fissato il “dies a quo” per il calcolo dei danni da svalutazione monetaria e degli interessi legali con cadenza semestrale anziché mensile in contrasto con la previsione dell’art. 6 dell’A.P.I. che impone alle imprese aderenti l’obbligo di versamento delle somme in questione mensilmente.
Anche tale censura si appalesa fondata dovendo escludersi che l’obbligo del datore di lavoro, come normativamente previsto, possa essere influenzato dalle modalità con cui la Cassa Edile è tenuta ad assolvere ai suoi compiti e alle sue funzioni nei confronti dei lavoratori.
4)Con il quarto motivo l’appellante si duole dell’esclusione della natura privilegiata dei crediti per contributi relativi a infortuni extraprofessionali, allo studio dei problemi della sicurezza dell’attività lavorativa e all’addestramento professionale rispettivamente previsti dagli artt. 19, 11 e 15 A.P.I.. A tal fine rileva che anche detti contributi, come quello per malattia o infortunio oggetto del primo motivo, costituiscono parte integrante della retribuzione ed hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (invocato in sostituzione dell’art. 2754 c.c. ).
La censura è infondata.
I contributi in questione attengono invero a voci che hanno natura assistenziale o previdenziale e non retributiva e che esulano di conseguenza dalla previsione di cui all’invocato art. 2751 bis n. 1 c.c..
La decisione del primo giudice, non altrimenti censurata, va sul punto confermata.
L’ammissione del credito in via chirografaria va pertanto rideterminata in complessive £.1.058.655 (£.713.525 + £. 345.130) con gli interessi legali, dal giorno di debenza mensile alla data di dichiarazione di fallimento.
5)Con il quinto ed ultimo motivo l’appellante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato l’irripetibilità delle spese di lite nei confronti della curatela fallimentare. A tal fine rileva che a norma dell’art. 101 L.F. sono a carico esclusivo del creditore, che proponga domanda tardiva di insinuazione, le sole spese conseguenti al ritardo, non quelle relative al giudizio di opposizione allo stato passivo.
Anche tale censura si appalesa sostanzialmente fondata.
E’ principio di generale acquisizione che la domanda di insinuazione tardiva nel passivo del fallimento ai sensi dell’art. 101 L.F. dà luogo ad un procedimento caratterizzato da due fasi: una amministrativa, nella quale il curatore assume e comunica informazioni attinenti al merito della pretesa tardivamente azionata al fine di consentire la pronuncia dell’eventuale riconoscimento del diritto che, in caso di mancanza di contestazioni, si chiude con il decreto di ammissione del credito che definisce il giudizio; l'altra (eventuale) di carattere contenzioso, che dà inizio ad un ordinario giudizio di cognizione da istruirsi ai sensi dell’art. 175 e segg. c.p.c., che si apre nel caso in cui il curatore e il Giudice delegato di far luogo all’ammissione (totale o parziale) del credito.
Orbene, mentre nel primo caso le spese conseguenti al ritardo della domanda fanno senz’altro carico al creditore (salvo che lo stesso non provi che il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili), nel secondo caso (come pure in quello in cui sorgano contestazioni in merito all’imputabilità del ritardo con conseguente necessità di transizione alla vera e propria fase contenziosa del processo) il regime delle spese non può essere regolato che in base all’ordinario principio della soccombenza.
Pertanto si deve ritenere che il Tribunale abbia errato nell’affermare la irripetibilità delle spese del giudizio nei confronti del curatore in una fattispecie caratterizzata dalla sostanziale soccombenza del predetto che vi ha dato causa con la infondata contestazione della natura privilegiata di gran parte del credito vantato.
Il Fallimento deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, nonché alle spese del presente grado si liquidano, in favore della COE in complessive L.3.330.000 (ivi incluse L.760.000 per diritti di procuratore e L.2.200.000 per onorari di avvocato) per il primo grado in L.3.620.000 (ivi incluse L.1000.000 per diritti di procuratore e L. 3.200.000 per onorari di avvocato) per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 176/94 del Tribunale di Mantova, così provvede:
ammette
la Operai Edili di Mantova al passivo del Fallimento della I.C.F.A.D. s.r.l.
1)in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n.1 e 2777 lett. a) c.c., per il complessivo credito di L.20.194.345 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle predetto somme rivalutate dal giorno di debenza mensile alla data di esecutorietà dello stato passivo;
2)in via chirografaria per complessive L.1.058.655 con gli interessi legali dal giorno di debenza mensile alla data di dichiarazione di fallimento;
condanna
il Fallimento della I.C.D.A.F. s.r.l., in persona del curatore rag. Alessandra De Vincenzi, a rifondere alla Cassa Operai Edili di Mantova le spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di L.3.330.000 per il primo grado e di L.3.620.000 per il grado di appello come sopra liquidate.
Sentenza Corte d’Appello di Brescia 25.2.1998