Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 807 - pubb. 01/07/2007

Emissione di assegni a vuoto e riabilitazione

Tribunale Mantova, 09 Marzo 2000. Est. Bernardi.


Riabilitazione civile – Reato di emissione di assegni senza provvista – Depenalizzazione – Ammissibilità.



 


 


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Fatto e diritto

Con ricorso 22.06.94 Paolo Bianchi dichiarato fallito dal Tribunale intestato con sentenza 26.03.85, chiedeva la propria riabilitazione civile documentando l'avvenuta pronuncia in data 09.12.88 del decreto di chiusura del fallimento per la completa esecuzione del concordato fallimentare nonchè per l'inesistenza di carichi pendenti.

Veniva quindi acquisito il sopra trascritto parere del P.M. e dato corso alla pubblicazione prevista dall'art.144 l. fall. senza che fosse proposta opposizione alcuna entro il termine di legge dalla affissione.

Con ordinanza 04.08.95 il Tribunale sospendeva il procedimento in attesa della riabilitazione penale del ricorrente sul presupposto che la condanna per emissione di assegno a vuoto risalente all'11.11.1959 costituisse precedente penale ostativo a termini dell'art.145 l. fall. trattandosi di reato contro il patrimonio e la pubblica fede anche dopo l'entrata vigore della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 15.12.1990 n.386 (v. Cass. pen. sez. V 04.03.1993, Bonifazio).

L'art.29 del d. lgs. 30.12.1999 n.507 ha depenalizzato il reato di emissione di assegno senza provvista con la conseguenza che a norma dell'art.2 comma 2° c.p. sono venuti meno gli effetti penali della suddetta condanna penale ostativa nonchè le ragioni della disposta sospensione e che sussistendo le condizioni postulate dall'art.143 n.3) l. fall. Il ricorso deve essere accolto.

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Visto l'art.142 l. fall.

Pronunzia la riabilitazione civile di Paolo Bianchi nato a ... il ... e ne ordina la cancellazione dal registro ex art.50l. fall. mandando alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese.