Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7970 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Pescara, 03 Ottobre 2012. Est. Stefania Ursoleo.


Contratti derivati – Interest Rate Swap – Dovere d'informazione sui meccanismi del derivato e dello strumento finanziario a perseguire le finalità di copertura richieste – Informazioni sui reali costi della struttura, di produzione sul margine lucrato dall'intermediario.



Se è vero che all'intermediario sono imposti obblighi di informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione, con riguardo alla negoziazione di prodotti derivati, tali obblighi devono tradursi anzitutto nella puntuale illustrazione al cliente dei meccanismi del prodotto, in maniera tale che, prima di sottoscrivere il contratto, il cliente sia correttamente informato sull'idoneità dello strumento finanziario a perseguire le finalità di copertura richieste; gli obblighi di informazione in questione devono, altresì, tradursi nell'indicazione chiara dei reali costi della struttura, ivi compresi quelli di produzione del derivato addebitati al cliente ed il margine effettivamente lucrato dall'intermediario che si ponga come controparte diretta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)