Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7798 - pubb. 19/09/2012

Mediazione, regime transitorio e improcedibilità di domande relative a sinistri stradali notificate dal 21 marzo 2012

Tribunale Palermo, 20 Luglio 2012. Est. Ruvolo.


Decreto legislativo 28/2010 – Mediazione obbligatoria – Controversie in materia di sinistri stradali – Applicabilità ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2012 – Decorrenza dal perfezionamento della notifica verso il destinatario – Rilevanza della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per la spedizione – Esclusione.

Art. 5 comma I, Decreto legislativo 28/2010 – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Controversie in materia di sinistri stradali – Artt. 145 commi I e II d.lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità – Coesistenza – Sussiste.



Poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In merito ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni), si tratta di istituti che possono convivere. La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali deve essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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