Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 764 - pubb. 01/01/2007

Ruolo agenti e iscrizione al registro delle imprese

Tribunale Mantova, 26 Settembre 2002. Est. Bernardi.


Agente di commercio non iscritto nel ruolo agenti previsto dalla legge n. 204/85 - Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese - Illegittimità - Efficacia orizzontale della direttiva europea n. 653 del 18 febbraio 1986 - Disapplicazione della norma interna di cui all'art. 91 legge n. 204/85.



 


 


Giudice del Registro,

letto il ricorso n. 3367/02 R.G. proposto ex art. 2189 c.c. da XY avverso il provvedimento in data 6-8-2002 con il quale il Conservatore rifiutava l’iscrizione dell’istante (la quale intende svolgere attività di agente di commercio in prodotti pubblicitari) nel registro delle imprese di Mantova, rifiuto motivato dal fatto che la ricorrente non risulta iscritta nel ruolo degli agenti previsto dalla legge 204/85; ritenuto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la direttiva europea 18-2-1986 n. 653 è ostativa ad una normativa nazionale che subordini la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente in apposito albo ed essa, in quanto sufficientemente dettagliata, trova immediata applicazione nell’ordinamento interno anche nei rapporti orizzontali intercorrenti fra privati (cfr. Cass. 17-4-2002 n. 5505; Cass. 18-5-1999 n. 4817; Cass. 12-11-1999 n. 12580; Corte Giust. Cee 30-4-1998, Bellone; Corte Giust. Cee 9-7-2000, Ingmar GB Ltd) cosicché la norma di cui all’art. 91 204/85 deve essere disapplicata e l’iscrizione a ruolo agenti non può più considerarsi condizione necessaria per lo svolgimento di siffatta attività di impresa;rilevato che l’art. 2195 c.c. impone l’iscrizione nel registro ivi menzionato degli imprenditori che esercitano una attività ausiliaria fra cui deve annoverarsi quella di agente di commercio;

ritenuto pertanto che il rifiuto di iscrizione deve ritenersi illegittimo e che in tal senso si sono pronunciati vari giudici di merito (cfr. Trib. Mantova decr. 19-3-2002, De Santi; Trib. Reggio Emilia decr.30-10-2001, Tuzsinka; Trib. Pesaro decr. 15-11-2001, Bertozzi inedite);

P.T.M.

gli artt. 2189 c.c. e 11 d.p.r. 581/95, in riforma dell’impugnato provvedimento, dispone farsi luogo all’iscrizione di XY nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Mantova in qualità di agente di commercio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.