La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7271 - pubb. 06/06/2012

Trattamento sanitario negligente: conseguenze in termini di responsabilità contrattuale

Tribunale Lecce, 03 Febbraio 2011. Est. Calvi.


Responsabilità medica – Trattamento negligente, inadeguato e imperito – Natura – Contrattuale.

Responsabilità contrattuale – Obbligazione di mezzi – Criteri di responsabilità.

Responsabilità medica – Intervento di facile esecuzione – Distribuzione dell’onere della prova.

Responsabilità medica – Natura contrattuale – Onere della prova – Paziente.

Responsabilità medica – Natura contrattuale – Onere della prova – Medico.

Responsabilità contrattuale – Obbligazione di mezzi – Onere probatoria – Criterio della “vicinanza della prova”.

Responsabilità medica – Danno biologico – Liquidazione – Equità.

Responsabilità medica – Fatto illecito – Debito di valore – Liquidazione – Criteri.



Incorrono in una responsabilità di natura contrattuale, avente ad oggetto l’esercizio di un’attività professionale, quei sanitari del pronto soccorso nell’ipotesi in cui il trattamento da loro prestato sia caratterizzato da inadeguatezza, imperizia e negligenza. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma II e 2236 c.c., il professionista è responsabile se non osserva la diligenza richiesta nell’esercizio della propria attività, dovendo il grado della prima essere commisurato alla difficoltà della prestazione resa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In materia di responsabilità medica, quando l’intervento da cui è derivato il danno non sia di difficile esecuzione, il paziente che agisce per il risarcimento del danno deve provare che l’intervento medesimo fosse di facile esecuzione o che sia stato eseguito in maniera errata, mentre il santario dovrà provare che il caso fosse di particolare difficoltà oppure che l’insuccesso non sia dipeso da sua negligenza. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In caso di inadempimento contrattuale in cui incorrono i medici di un pronto soccorso nell’ipotesi di trattamento sanitario negligente, il paziente è onerato della prova dell’esistenza del contratto e dell’allegazione dell’inadempimento costituito dal sorgere di una nuova patologia o dall’aggravarsi di una patologia esistente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In caso di inadempimento contrattuale in cui incorre un medico di un pronto soccorso nell’ipotesi di trattamento sanitario negligente, secondo i principi di ripartizione dell’onere probatorio, il professionista dovrà dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione, nel senso secondo il quale la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La risarcibilità del danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, va liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In ordine alla liquidazione del danno prodotto da trattamento sanitario negligente, vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l’equivalente monetario del danno subito va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Bruno


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