Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7256 - pubb. 04/06/2012
Recesso per giusta causa del socio, omessa comunicazione al registro imprese e ricorso in via cautelare
Tribunale Bari, 03 Ottobre 2011. Pres., est. Anna De Simone.
Registro imprese - Destinatario delle norme contenute nel regolamento di attuazione - Potere dovere di rifiutare l'iscrizione.
Società in nome collettivo - Recesso del socio per giusta causa - Comunicazione al registro imprese - Presupposti - Adozione di delibera dei soci - Non necessità.
Società in nome collettivo - Recesso del socio - Mancata comunicazione al registro imprese - Permanenza della responsabilità illimitata del socio - Richiesta di provvedimento cautelare nei confronti dell'amministratore della società - Periculum in mora - Sussistenza.
Le norme di cui al d.p.r. n. 581 del 1995, contenente il regolamento di attuazione per la istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c., e in particolare le norme di cui agli articoli 11 e seguenti, inserite nel titolo terzo intitolato "Funzionamento dell'ufficio" hanno come destinatario l'Ufficio stesso e il Conservatore che deve procedere alle relative iscrizioni. Ne consegue che il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione compete all'Ufficio del Registro delle imprese e non già all'amministratore della società destinatario dell'atto di cui si chiede l'iscrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le modificazioni dell'atto costitutivo di società in nome collettivo derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso, o esclusione non devono necessariamente risultare da una delibera dei soci; l'amministratore della società ha, quindi, l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione che sia conseguenza del recesso per giusta causa del socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Poiché la mancata pubblicità del recesso del socio di società di persone comporta il permanere del regime di responsabilità illimitata del socio stesso, sussiste il requisito del periculum in mora perché in via cautelare si ordini all'amministratore di società di persone che non vi abbia provveduto di comunicare al registro delle imprese il recesso per giusta causa del socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonello Falco
Il testo integrale
Testo Integrale