Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6996p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Palermo, 14 Febbraio 2012. .


Conto corrente bancario - Ripetizione di somme indebitamente versate - Prescrizione - Decorrenza - Applicazione del c.d. decreto milleproroghe - Esclusione.



L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 (c.d. decreto milleproroghe), nel dettare una norma interpretativa dell’art. 2935 c.c., fa riferimento esclusivo ai <> e non già a quelli nascenti dal pagamento indebito di somme che costituisce il fatto generatore del diritto di agire per la loro ripetizione. Il pagamento dell’indebito può dunque individuarsi nell’estinzione del saldo di chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione così come previsto dall’art. 2935.c.c., anche con l’interpretazione imposta dal decreto del 2010. (Alberto Gattuccio - Francesco Paolo Perniciaro) (riproduzione riservata)