L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6703 - pubb. 14/11/2011

Deferibilità ad arbitri della controversia e giudicato implicito derivante dal giudizio ordinario di risoluzione del contratto

Appello Milano, 28 Settembre 2011. Est. Carla Romana Raineri.


Arbitrato - Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria - Questione di competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato - Regolamento di competenza - Applicazione a sentenze pronunciate successivamente al 2 marzo 2006.

Arbitrato - Di riferibilità della controversia agli arbitri - Questione di merito.

Arbitrato - Interpretazione della clausola compromissoria - Giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento promosso avanti al giudice ordinario - Affermazione contenuta nella motivazione relativa alla deferebilità della controversia agli arbitri - Giudicato implicito.



La disposizione di cui art. 819 ter c.p.c., nel nuovo testo introdotto dall’art. 22 D.Lgs. n. 40/06 allo scopo di porre fine alle incertezze ed ai contrasti giurisprudenziali avutisi sulla materia, secondo cui “la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43” c.p.c., trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunziate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall’art. 27, comma 4, dell’anzidetto D.Lgs. e dovendosi, pertanto, escludere che l’operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell’inizio del giudizio avanti il giudice ordinario, nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia, ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza.

Costituisce questione di merito - e non di giurisdizione o di competenza - la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri, in quanto riguarda la validità o l’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

L'affermazione contenuta nella motivazione di una sentenza divenuta definitiva che decida in ordine ad un'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di annullamento del medesimo per conflitto di interessi secondo la quale la competenza a decidere sulla domanda di annullamento del contratto e sulle domande direttamente consequenziali spetta agli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto, costituisce giudicato quanto meno implicito sulla questione se spetti o meno agli arbitri anche la decisione delle controversie afferenti le eccezioni di nullità o invalidità della clausola medesima.


Massimario, art. 819ter c.p.c.


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