Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6195 - pubb. 25/07/2011
Affidamento esclusivo ad un solo genitore, violazione degli obblighi di visita e danno punitivo, criterio di proporzionalità ed elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento
Tribunale Novara, 21 Luglio 2011. Est. Guendalina Pascale.
Separazione e divorzio - Affidamento dei figli - Affidamento esclusivo ad un solo genitore - Presupposti - Esclusione della frequentazione con il padre - Mediazione dei servizi sociali - Fattispecie.
Separazione e divorzio - Diritto di visita - Violazione degli obblighi del genitore - Danno subito dal minore - Danno punitivo - Astreintes - Valutazione equitativa.
Separazione divorzio - Mantenimento dei figli minori - Principio di proporzionalità - Determinazione in concreto dell'assegno - Elementi di valutazione.
L'affidamento del figlio ad un solo genitore è previsto alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio di valore nei riguardi dell'affidatario, ma anche un corrispondente giudizio di disvalore - beninteso non in termini assoluti, bensì in relazione alle capacità educative ed al possesso delle qualità tali da rendere quel soggetto idonea figura genitoriale di riferimento - nei confronti del non affidatario (Nel caso di specie, il Tribunale, sulla scorta di c.t.u. ritenuta tecnicamente adeguata e logicamente motivata, ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, la quale ha intrapreso un percorso psicologico che le ha permesso di comprendere il disagio del figlio; è stata, invece, ritenuta l'inidoneità genitoriale del padre, che ha assunto un atteggiamento ondivago nei confronti del minore e si è dimostrato scarsamente empatico ed affettivo. Il Tribunale ha altresì ritenuto di non consentire alcuna modalità di frequentazione con il padre, essendo indispensabile che questi, ove decidesse realmente di riprendere i contatti con il figlio, si relazioni direttamente con i servizi sociali per la valutazione di modi e tempi di tale riavvicinamento). (Eva Castagnoli) (riproduzione riservata)
Con riferimento alla condanna del genitore che non adempia agli obblighi inerenti il diritto di visita al risarcimento del danno subito dal minore, deve essere condiviso l'indirizzo interpretativo che ricostruisce tale istituto in termini di danno punitivo, riconducibile alla categoria delle cd. astreintes, con la conseguenza che la valutazione del giudice prescinde dall'accertamento dell'effettiva sussistenza degli elementi richiesti dall'articolo 2043 c.c. e deve essere improntata a criteri equitativi. (Eva Castagnoli) (riproduzione riservata)
In tema di obbligo di mantenimento del minore, e posto che la realizzazione del principio di proporzionalità costituisce la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, va precisato che la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita voluto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Una valutazione sinottica di detti criteri conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare; tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in corso in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione, andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun settore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. (Eva Castagnoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Presidente Dott. Bartolomeo Quatraro
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