Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35551 - pubb. 05/11/2026

Ancora sul nuovo approccio interpretativo della colpa grave del consumatore

Tribunale Genova, 16 Ottobre 2026. Est. Sdogati.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Condizioni oggettive ostative - Colpa grave - Criteri di valutazione



In punto alle condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 CCII, deve convenirsi che con la novella del 2020 sono stati eliminati i criteri della ragionevole prospettiva di adempimento e della sproporzione, ed è rimasto solo il criterio della colpa, con la sostituzione della colpa (senza alcuna specificazione) con la colpa grave.
Va, pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
In tema di meritevolezza del debitore, quindi “la valutazione del giudice” va incentrata nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell’esistenza di un verosimile margine positivo di un’eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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