Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35477 - pubb. 18/02/2020
Responsabilità dell’avvocato per errata individuazione del convenuto e decorrenza della prescrizione
Cassazione civile, sez. III, 08 Maggio 2006, n. 10493. Pres. Sabatini. Est. Travaglino.
Avvocato - Azione risarcitoria per sinistro stradale - Errata individuazione del conducente convenuto - Obbligo di procurarsi la documentazione necessaria - Rapporto dei carabinieri - Negligenza professionale
Avvocato - Responsabilità civile - Archiviazione del procedimento disciplinare - Irrilevanza - Autonomia della funzione disciplinare
Avvocato - Responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Accertamento giudiziale del difetto di legittimazione passiva del convenuto - Manifestazione esterna del danno
Avvocato - Responsabilità professionale - Domanda del cliente di compensare il compenso con il credito risarcitorio - Esclusione d’ufficio del diritto al compenso - Ultrapetizione
L’avvocato ha l’obbligo di procurarsi tutta la documentazione necessaria per accertare esattamente il soggetto da convenire in giudizio. È quindi negligente se cita come conducente del veicolo investitore una persona diversa da quella indicata nel rapporto dei carabinieri sul sinistro, anche se il cliente non gliel’ha consegnato. (Nella specie, la domanda era stata respinta in appello per difetto di legittimazione passiva del convenuto.)
La funzione disciplinare è autonoma rispetto al giudizio civile e ha fini diversi. L’archiviazione dell’esposto davanti al consiglio dell’ordine non esclude quindi la responsabilità civile dell’avvocato. Il procedimento disciplinare non valuta le scelte tecnico-professionali, salvo che integrino condotte contrarie ai doveri di legge e di etica che ledono il decoro dell’ordine.
La prescrizione dell’azione di responsabilità contro l’avvocato decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile, conoscibile e azionabile. (Nella specie, era il momento della sentenza d’appello che aveva accertato il difetto di legittimazione passiva della persona erroneamente convenuta.)
Il cliente può chiedere soltanto di compensare il compenso dell’avvocato con il proprio credito risarcitorio. In tal caso il giudice non può escludere d’ufficio il diritto al compenso, anche se ha accertato la negligenza del professionista, senza pronunciare ultra petita. Deve limitarsi a liquidare il compenso e a compensarlo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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