Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35398 - pubb. 23/06/2020

Prescrizione del risarcimento del danno da cure odontoiatriche e oggettiva percepibilità del danno

Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2000, n. 5913. Pres. Grossi. Est. Segreto.


Fatto illecito - Prescrizione - Art. 2947 c.c. - Coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c. - Decorrenza - Manifestazione esterna del danno


Prescrizione - Decorrenza - Ignoranza soggettiva del danno - Impedimento di fatto - Irrilevanza - Oggettiva impercepibilità del danno


Responsabilità civile - Nesso di causalità - Condicio sine qua non - Regolarità causale - Danni indiretti e mediati - Risarcibilità



Il diritto al risarcimento sorge solo con il danno, non con il fatto illecito in sé. Perciò l’art. 2947, comma 1, c.c., letto insieme agli artt. 2043 e 2935 c.c., fa decorrere la prescrizione non dalla condotta né dalla produzione ontologica del danno. La fa decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile. L’art. 2947 non deroga, come norma speciale, all’art. 2935 c.c.


La semplice ignoranza del danneggiato circa il danno subito è un impedimento di fatto e non impedisce il decorso della prescrizione. Lo impedisce solo l’oggettiva impercepibilità del danno all’esterno. (Nella specie, l’esito negativo delle cure ortodontiche era diventato percepibile con la caduta del primo dente.)


Sono risarcibili anche i danni indiretti e mediati che si presentano come effetto normale del fatto illecito. Oltre al rapporto di condicio sine qua non, rilevano solo le serie causali che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiono del tutto inverosimili. (Nella specie, un odontotecnico aveva eseguito interventi riservati agli odontoiatri, aggravando una paradontite non diagnosticata.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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