La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35349 - pubb. 19/05/2020

Responsabilità contrattuale da contatto sociale del medico dipendente della struttura sanitaria

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 1999, n. 589. Pres. Bile. Est. Segreto.


Medico dipendente di struttura sanitaria - Responsabilità verso il paziente - Natura contrattuale - Contatto sociale - Professione protetta - Diritto alla salute


Struttura sanitaria e medico dipendente - Concorso di responsabilità - Natura contrattuale di entrambe - Grado della colpa - Onere della prova - Identità di disciplina


Medico - Diligenza professionale - Art. 1176, comma 2, c.c. - Perizia - Dotazioni della struttura - Trasferimento del paziente


Medico - Art. 2236 c.c. - Problemi tecnici di speciale difficoltà - Responsabilità limitata a dolo o colpa grave - Imperizia - Esclusione per negligenza e imprudenza


Medico - Responsabilità professionale - Onere della prova - Intervento di speciale difficoltà - Intervento di facile o routinaria esecuzione


Responsabilità medica - Prescrizione - Costituzione di parte civile - Effetto interruttivo permanente - Sentenza istruttoria di proscioglimento



La responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale anche senza un contratto, perché nasce dal contatto sociale. L’esercizio di una professione protetta, che incide sul diritto alla salute, comporta obblighi di comportamento verso chi ha fatto affidamento su quella professionalità. Il contenuto di tali obblighi non dipende dall’esistenza di un contratto.


Le responsabilità della struttura sanitaria e del medico dipendente nascono entrambe dall’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria e sono entrambe contrattuali. La qualificazione discende dal contenuto del rapporto, non dalla fonte dell’obbligazione. Perciò, quanto al grado della colpa e all’onere della prova, la posizione del paziente è la stessa sia che agisca contro la struttura sia contro il medico.


Il medico deve la diligenza del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2, c.c., che comprende la perizia. Va apprezzata secondo le circostanze concrete, tra cui le dotazioni della struttura in cui opera. Si esprime anche nella scelta di eseguire in sede solo gli interventi lì praticabili e, per gli altri, di trasferire il paziente, se possibile e senza esporlo a inconvenienti più gravi.


L’art. 2236 c.c., direttamente applicabile al medico dipendente, limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave solo per l’imperizia nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Sono tali i casi che trascendono la preparazione media o non sono ancora sufficientemente studiati. Per negligenza e imprudenza il medico risponde anche per colpa lieve.


Il medico che invoca l’art. 2236 c.c. deve eccepire e provare che la prestazione implicava problemi tecnici di speciale difficoltà; al paziente spetta provare le modalità di esecuzione inidonee. Se invece il paziente prova che l’intervento era di facile o routinaria esecuzione, il medico deve provare che l’insuccesso non è dipeso da un proprio difetto di diligenza.


La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del processo, qualunque sia la sentenza che lo definisce. Anche le sentenze istruttorie di proscioglimento sono sentenze penali irrevocabili. La prescrizione riprende quindi a decorrere da quando non sono più impugnabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale