Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35042 - pubb. 05/08/2026
Il fideiussore, convenuto per il pagamento del debito garantito, è legittimato a eccepire l’abusività della concessione del credito fatta al debitore principale
Cassazione civile, sez. III, 24 Giugno 2026, n. 21651. Pres. Scarano. Est. Pellecchia.
Concessione abusiva del credito – Rilevabilità da parte del fideiussore del debitore principale – In via di eccezione
È da escludere che la rilevanza della condotta di abusiva e/o negligente concessione del credito sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatela fallimentare o dal debitore principale. Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che attengono al debitore garantito. La condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi e sull’entità del credito, costituisce, ex art. 1227 c.c., fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussore come eccezione difensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia.
Il fideiussore è pertanto legittimato a opporre al creditore in via di eccezione la condotta colposa di quest’ultimo nella concessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere una riduzione o una esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice del merito confrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunque emergente dagli atti (salvo il limite del giudicato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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