Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35018 - pubb. 29/07/2026
Il giudicato penale di assoluzione e l'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto beni conferiti in un trust familiare a titolo gratuito
Cassazione civile, sez. I, 27 Giugno 2026, n. 22024. Pres. Vella. Est. D'Aquino.
Giudicato penale – Efficacia nel giudizio civile – Presupposti
Revocatoria ordinaria – Giudicato penale di assoluzione – Sproporzione del corrispettivo – Irrilevanza
Revocatoria ordinaria – Eventus damni – Trasformazione qualitativa del patrimonio
Trust familiare – Revocatoria – Beneficiari – Litisconsorzio necessario – Esclusione
Ai fini dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., non è sufficiente che nei due giudizi rilevino i medesimi fatti storici, ma è necessario che la situazione giuridica dedotta nel giudizio civile sia normativamente collegata al reato oggetto dell'imputazione penale.
L'assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta per distrazione fondata sull'assenza di sproporzione del corrispettivo della cessione di beni non preclude l'accertamento dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria, qualora il pregiudizio alle ragioni dei creditori derivi dalla trasformazione qualitativa o dalla compromissione della garanzia patrimoniale del debitore.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria sussiste anche quando l'atto dispositivo determini una trasformazione qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie, ancorché non si verifichi una diminuzione quantitativa del patrimonio stesso.
Nel giudizio revocatorio avente ad oggetto beni conferiti in un trust familiare a titolo gratuito, i beneficiari del trust non sono litisconsorti necessari, qualora siano titolari di un mero interesse alla corretta amministrazione del patrimonio segregato e non di una posizione di diritto soggettivo sui beni conferiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



