Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34804 - pubb. 06/06/2026
Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e licenza ex art. 115 TULPS
Cassazione civile, sez. III, 11 Aprile 2026, n. 9191. Pres. Condello. Est. Pellecchia.
Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015 - Azione di recupero del cessionario - Licenza ex art. 115 TULPS - Necessità - Esclusione - Requisito di validità della cessione - Esclusione
In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità. (massima ufficiale)
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